Sentenza del 18/03/2015 n. 5357 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo sostenendo che, ai fini dell'accertamento IRPEG 2000, gli interessi relativi al finanziamento infragruppo occulto concesso alla controllata indiana L. Miraj dovessero essere determinati in base al "valore normale" previsto dall'art. 76, comma 5, del TUIR, anziché applicando il solo tasso legale. Secondo l'Agenzia, il valore normale avrebbe dovuto corrispondere al prime rate maggiorato di un punto percentuale, come indicato dalla prassi ministeriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, in assenza di specifiche indicazioni o di una prova adeguata del diverso tasso applicabile, il valore normale degli interessi sul finanziamento infragruppo poteva essere determinato utilizzando il tasso legale. La richiesta di applicare il prime rate maggiorato di un punto è stata inoltre ritenuta una questione di fatto proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società non si è difesa nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5, ora art. 110, comma 7, TUIR
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllate sono valutati in base al valore normale.
La norma impone di valorizzare secondo il valore normale le operazioni infragruppo transfrontaliere, comprese quelle di finanziamento. Tuttavia, nel caso concreto, in mancanza di elementi specifici, il valore normale degli interessi è stato individuato nel tasso legale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 2, in combinato disposto con art. 9, comma 3, TUIR
Il valore normale è determinato secondo i criteri previsti dalla disciplina fiscale.
Le disposizioni costituiscono il riferimento per determinare il valore normale dei beni, dei servizi e dei finanziamenti oggetto di operazioni infragruppo.
Art. 1284 c.c.
Il saggio degli interessi legali.
In assenza di una misura degli interessi pattuita o altrimenti provata, il tasso legale può essere utilizzato per quantificare gli interessi dovuti sul finanziamento presunto.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La disposizione individua il motivo di ricorso per Cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione della legge, ma non consente di introdurre per la prima volta questioni di fatto non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi.
Circolare Ministero delle Finanze n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980
Prime rate maggiorato di un punto percentuale.
La circolare era stata invocata dall'Agenzia come criterio per determinare il valore normale degli interessi sui finanziamenti infragruppo; la Corte non ne ha applicato il criterio perché la relativa questione fattuale era stata proposta tardivamente e comunque non adeguatamente dimostrata.
Massime di principio
- Un credito commerciale infragruppo a lunga scadenza, non riscosso e privo di iniziative di recupero, può essere riqualificato fiscalmente come finanziamento, con conseguente imputazione di interessi.
- Nei finanziamenti tra società italiane e società estere controllate, gli interessi possono essere determinati secondo il valore normale previsto dalla disciplina sui prezzi di trasferimento.
- Se non sono provati un tasso contrattuale o elementi concreti per individuare un diverso tasso di mercato, il tasso legale può costituire un criterio ragionevole per quantificare gli interessi imponibili.
- L'amministrazione finanziaria che intenda applicare un tasso superiore deve indicare e dimostrare in modo tempestivo il criterio utilizzato e la sua concreta riferibilità all'operazione.
- In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto, come la prova del tasso di mercato applicabile; tali elementi devono essere dedotti e documentati nei precedenti gradi di giudizio.
- La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla sua sostanza economica: una vendita formalmente commerciale può essere considerata, in tutto o in parte, un finanziamento se il pagamento è differito senza adeguata giustificazione economica.
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