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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20171/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli che, pur dichiarando incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.p., aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata invece che al giudice competente (art. 23 c.p.p.). Il ricorrente denunciava l'abnormità del provvedimento: la trasmissione al pubblico ministero avrebbe determinato una stasi processuale e una regressione del procedimento, particolarmente rilevante trattandosi di reato distrettuale, poiché il PM ricevente non potrebbe utilmente esercitare l'azione dinanzi al giudice competente della fase successiva; inoltre l'udienza preliminare era già stata regolarmente celebrata con pieno esercizio dei diritti difensivi dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato come errata e abnorme la disposizione della sentenza impugnata che indicava la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo del procedimento, rilevando che la trasmissione al PM avrebbe creato una stasi procedurale non sanabile entro i limiti del vigente sistema processuale.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Indica il reato contestato all'imputato; la sentenza di merito si riferisce al procedimento per questo reato

  • art. 9, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che regola l'incompetenza territoriale e la dichiarazione di incompetenza a favore di altro tribunale; la corte ha riconosciuto correttamente la competenza territoriale al Tribunale di Torre Annunziata

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione degli atti in caso di incompetenza; la Corte ha ritenuto che gli atti debbano essere trasmessi al giudice territorialmente competente e non al pubblico ministero, e che l'errata trasmissione al PM sia abnorme

  • art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: si riferisce a ipotesi particolari di rinvio a giudizio e alla competenza in ambito distrettuale; la giurisprudenza ha ritenuto abnorme la trasmissione al PM quando il giudice competente dovrebbe ricevere direttamente gli atti

  • art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul conflitto di competenza: la Corte rileva che il pubblico ministero ricevente non può efficacemente sollecitare il giudice a sollevare conflitto ai sensi di questa norma quando la sentenza di incompetenza ha già indicato il giudice competente

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. e decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Richiamati in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale e alla procedura con contraddittorio scritto; illustrano la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione nel periodo normativamente previsto

Massime di principio

  • Quando un giudice dichiara l'incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti deve avvenire secondo le modalità previste dal codice (normalmente al giudice territorialmente competente) e non mediante invio al pubblico ministero, salvo specifiche previsioni che lo consentano.
  • La trasmissione degli atti al pubblico ministero in luogo del giudice competente può essere qualificata come provvedimento abnorme se determina una regressione o una stasi processuale non sanabile, specialmente per reati con rilevanza distrettuale.
  • Il pubblico ministero ricevente non ha gli strumenti procedurali per 'revocare' o 'rivedere' la decisione del giudice che ha dichiarato incompetenza né può forzare la sequenza procedurale prevista dal codice per superare la competenza territoriale.
  • Se la decisione di incompetenza indica chiaramente il giudice competente per il prosieguo, la parte pubblica che ritenga errata la statuizione accessoria (ad es. la destinazione degli atti) deve impugnare con ricorso in Cassazione puntando all'annullamento e alla rideterminazione del corretto percorso procedurale.
  • Per evitare stasi o atti potenzialmente nulli, i giudici del dibattimento devono attenersi strettamente alle regole di trasmissione degli atti quando dichiarano incompetenza; diversamente la decisione può essere annullata senza rinvio dalla Cassazione.
  • In situazioni analoghe, la difesa dell'imputato conserva comunque l'effetto delle garanzie già esercitate (ad es. udienza preliminare celebrata), ma bisogna vigilare sulle conseguenze processuali della errata destinazione degli atti per evitare pregiudizio procedurale.

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