Cassazione Penale, Sentenza n. 38655/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna in Corte d'Appello per più capi di ricettazione (B, C, D, E, F). Il ricorrente deduceva: errata applicazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione perché le emergenze sarebbero riconducibili a furti (reati presupposto) e non a ricettazione; le prove materiali (codici, scatoloni, imballaggi) non proverebbero la provenienza delittuosa oltre ogni ragionevole dubbio; le conversazioni intercettate non proverebbero il dolo, essendo possibili acquisti "in nero" o sottofatturazione; contestazione della configurabilità dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) invece della ricettazione; censure su travisamento della prova, sull'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) e sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, implicitamente, la valutazione di responsabilità operata dalla Corte d'appello ritenendo adeguata e logica la motivazione: i rinvenimenti di merce con codici e imballaggi riconducibili ai furti, le conversazioni intercettate e la mancanza di spiegazioni credibili hanno comprovato il dolo nella ricettazione. La Corte ha altresì ritenuto corretta l'esclusione della sussunzione nell'art. 712 c.p., la corretta applicazione della continuazione fondata sulle diverse epoche di ricezione dei beni e motivata la negazione delle attenuanti generiche sulla base della recidiva e della gravità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha interpretato l'art. 648 c.p. nel senso che la disponibilità di merce di provenienza illecita, integrata da elementi probatori idonei (codici identificativi, imballaggi riconducibili al produttore, intercettazioni che dimostrano consapevolezza) e in assenza di una spiegazione attendibile, integra il dolo necessario per la ricettazione, escludendo la qualificazione come mera contravvenzione ex art. 712 c.p.
art. 712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza - contravvenzione)
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma ritenendo che i fatti contestati superavano la soglia della semplice 'sospetta provenienza' per la presenza di elementi che dimostravano conoscenza e consapevolezza della provenienza illecita.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Per il reato di ricettazione, reato istantaneo, la continuazione si valuta con riferimento all'epoca di ricezione/acquisto dei beni e non all'identità del reato presupposto. Eventi di ricezione avvenuti in momenti diversi possono integrare più condotte continuative.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha motivato il diniego delle attenuanti con la negativa personalità dell'imputato, comprovata dalla recidiva specifica e dalla gravità dei fatti, ritenendo corretta l'opzione discrezionale del giudice di merito.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto congrua la dosimetria adottata dal giudice di merito, che ha parametrato la pena tenendo conto della recidiva e dei parametri indicati dalla norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla motivazione nel ricorso per Cassazione)
Il ricorso è stato formulato nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale norma; la Corte ha inoltre ritenuto inammissibili alcune doglianze generiche ritenute non sufficientemente specificate per il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il semplice acquisto "in nero" o la sottofatturazione non escludono la ricettazione se sussistono elementi concreti che rendono la provenienza illecita evidente (codici, imballaggi originali, prodotti non immessi sul mercato).
- La ricettazione richiede dolo: la disponibilità di merce provento di furto senza una spiegazione attendibile e con indizi concreti di consapevolezza integra il dolo.
- Le intercettazioni telefoniche che mostrano conoscenza o coordinamento circa la provenienza illecita della merce sono prove rilevanti per dimostrare il dolo nella ricettazione.
- Per i reati di ricettazione (reato istantaneo) la continuazione si valuta guardando alle date di ricezione/acquisto dei beni: acquisti effettuati in momenti diversi possono costituire più fattispecie anche se provengono dallo stesso furto.
- Il rinvenimento di codici identificativi e imballaggi riconducibili al produttore o al furto è un elemento probatorio molto forte che può smentire la tesi dell'acquisto lecita da grossisti non identificati.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata dalla recidiva e dalla gravità della condotta: l'apprezzamento è ampiamente discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
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