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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - -OMISSIS-del 31/10/2025, notificato al ricorrente in data 12/11/2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale, antecedente e successivo.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa recante una misura disciplinare militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto disciplinare, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative, in particolare, all’insufficienza degli elementi istruttori e alla rilevanza attribuita alla vicenda penale definita con decreto di archiviazione del G.I.P.; alla tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare; nonché a vizi procedurali e motivazionali concernenti l’an e il quantum della sanzione. Il ricorrente valorizzava l’archiviazione penale, intervenuta per l’esclusione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha ritenuto che la misura disciplinare fosse prima facie sorretta da idonei elementi istruttori: lo stesso decreto di archiviazione penale attestava l’esistenza di “inopportuni rapporti confidenziali” tra il militare e soggetti fortemente controindicati, pur escludendo una vicinanza tale da integrare il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Tali circostanze risultavano inoltre confermate dalle autonome verifiche istruttorie svolte nel procedimento disciplinare, caratterizzato da libertà di forme. Il giudice ha escluso, sempre in via sommaria, la fondatezza delle ulteriori censure procedurali e motivazionali, ritenendo tempestiva l’azione disciplinare, poiché il termine decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento conclusivo della concorrente sede penale ai sensi dell’art. 1393 del Codice dell’ordinamento militare, e ravvisando un’adeguata motivazione sia sull’an sia sul quantum della misura. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 1393 Codice dell’ordinamento militare

    Il dies a quo per la tempestività dell’azione disciplinare è individuato nel momento della conoscenza integrale del provvedimento che definisce la concorrente sede penale.

  • art. 416-bis c.p.

    La mancata integrazione dell’elemento oggettivo del reato non impedisce, secondo la valutazione cautelare, di valorizzare autonomamente in sede disciplinare l’accertata esistenza di rapporti confidenziali inopportuni con soggetti controindicati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’archiviazione penale per insussistenza degli elementi costitutivi di un reato non preclude, di per sé, l’autonoma valutazione disciplinare dei medesimi fatti, quando questi presentino una distinta rilevanza rispetto ai doveri di condotta del militare.
  • Nel procedimento disciplinare militare, gli elementi emergenti dalla sede penale possono essere integrati e verificati mediante autonome attività istruttorie dell’amministrazione, anche con libertà di forme, purché risultino idonei a sostenere la decisione disciplinare.
  • Ai fini della tempestività dell’azione disciplinare connessa a un procedimento penale, il termine decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento che definisce la concorrente sede penale, ai sensi dell’art. 1393 del Codice dell’ordinamento militare.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto disciplinare può essere negata quando, a un esame sommario, il provvedimento risulti adeguatamente motivato sia quanto alla scelta di irrogare la sanzione sia quanto alla sua entità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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