Sentenza n. 4881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02147/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di accertamento, nonché irricevibile l’impugnazione delle ordinanze di rimozione dei rifiuti del 2015
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Veneto sostenendo che la diffida e gli atti successivi avessero autonoma lesività, poiché avrebbero imposto nuovamente l’adempimento dell’obbligo di rimozione dei rifiuti, prospettando l’esecuzione in danno e il recupero delle spese. Ha dedotto che, al momento dell’adozione delle ordinanze del 2015, non sussistesse un interesse concreto e attuale all’impugnazione, essendo il gestore della cava il soggetto materialmente responsabile; che il Comune avrebbe dovuto riesaminare la posizione della ricorrente alla luce delle sentenze favorevoli ottenute da altri comproprietari e dei principi di legalità e buon andamento; e che gli atti impugnati fossero viziati per violazione degli artt. 178 e 192 del d.lgs. 152/2006, violazione del principio chi inquina paga, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, in quanto non sarebbe stato accertato l’elemento soggettivo della responsabilità della proprietaria. Il Comune e la controinteressata avevano eccepito la natura endoprocedimentale o meramente confermativa degli atti successivi e la tardività dell’impugnazione delle ordinanze originarie.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ordinanze del 2015 avessero già individuato espressamente la ricorrente quale destinataria dell’obbligo solidale di rimozione e ripristino, producendo immediatamente effetti lesivi e facendo sorgere l’onere di impugnazione nel termine decadenziale. La lesività dell’atto deve essere valutata in base al suo contenuto oggettivo, non alla successiva interpretazione del destinatario né al momento dell’eventuale esecuzione coattiva. La successiva diffida è stata qualificata come atto meramente monitorio e sollecitatorio: non ha creato nuovi obblighi, non ha modificato quelli già imposti e non ha introdotto una nuova valutazione amministrativa. Le censure dedotte contro la diffida riguardavano in realtà i presupposti e il contenuto delle ordinanze del 2015, in particolare la mancata verifica dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Esse costituivano quindi censure tardive avverso gli atti presupposti e non vizi propri dell’atto consequenziale. L’impugnazione di un atto meramente consequenziale non può eludere la decadenza maturata per la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto né riaprire i termini. Le sentenze favorevoli ottenute da altri comproprietari producevano effetti solo inter partes e non erano automaticamente estensibili alla ricorrente; inoltre, non sussisteva un obbligo del Comune di riesercitare l’autotutela in assenza di una specifica e tempestiva istanza. L’esame dei motivi di merito è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 178 e 192 d.lgs. 152/2006
L’art. 192, comma 3, richiede, per imporre al proprietario o ai titolari di diritti sull’area la rimozione dei rifiuti, l’accertamento dell’elemento soggettivo della responsabilità; tuttavia, le relative censure dovevano essere proposte tempestivamente contro l’ordinanza originaria.
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
La censura relativa alla mancata verifica dell’elemento soggettivo incideva direttamente sui presupposti e sul contenuto dell’ordinanza del 2015 e non poteva essere fatta valere per la prima volta mediante l’impugnazione della successiva diffida.
art. 97 Cost.
I principi di legalità e buon andamento non impongono all’amministrazione di riesercitare il potere in autotutela in assenza di una specifica e tempestiva istanza, né consentono di superare la decadenza dall’impugnazione dell’atto originario.
Massime di principio
- Quando un’ordinanza amministrativa individua espressamente un soggetto quale destinatario di un obbligo di rimozione e ripristino, l’atto produce immediata lesione e deve essere impugnato nel termine decadenziale, senza che l’interesse a ricorrere possa essere differito al momento della successiva esecuzione o dell’esecuzione in danno.
- La diffida o intimazione che si limiti a sollecitare l’adempimento di un obbligo già imposto da un precedente provvedimento, senza introdurre nuove determinazioni o modificare la posizione giuridica del destinatario, è un atto meramente monitorio e privo di autonoma lesività.
- L’impugnazione di un atto meramente consequenziale non può essere utilizzata per contestare tardivamente i vizi dell’atto presupposto né per riaprire i termini decadenziali ormai scaduti.
- Quando le doglianze formalmente rivolte contro un atto successivo investono in realtà i presupposti, i destinatari o il contenuto dispositivo dell’atto originario, esse costituiscono censure avverso l’atto presupposto e sono precluse se quest’ultimo non è stato tempestivamente impugnato.
- Le pronunce di annullamento ottenute da altri destinatari di un atto plurimo producono, di regola, effetti limitati alle parti del relativo giudizio e non si estendono automaticamente ai soggetti che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto nei loro confronti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →