Sentenza n. 2804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Viterbo che ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancanza del visto di ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il decreto questorile sostenendo che la domanda di nulla osta al lavoro subordinato era stata tempestivamente presentata dal datore di lavoro nell’ambito della procedura prevista dal decreto flussi 2021, entro il termine del 17 marzo 2022. Ha dedotto che l’art. 42, comma 7, del d.l. 73/2022 consente l’applicazione della disciplina di regolarizzazione anche agli stranieri già presenti in Italia, persino in condizioni di irregolarità, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma. La Questura avrebbe quindi illegittimamente considerato indispensabile il visto di ingresso, benché la disciplina speciale fosse diretta proprio a consentire la regolarizzazione di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo che la domanda relativa al decreto flussi fosse stata archiviata perché presentata oltre due anni dall’ingresso in Italia e che tale circostanza comportasse l’irregolarità dello straniero al momento della successiva domanda di permesso. In appello è stata dedotta l’erronea interpretazione dell’art. 42, comma 7, d.l. 73/2022 e del quadro normativo relativo al decreto flussi 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 42, comma 7, d.l. 73/2022, per il suo tenore letterale e per la sua funzione di semplificazione, consenta la presentazione della domanda nell’ambito del decreto flussi anche in favore di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale, compresi quelli irregolarmente presenti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizione. Dalla documentazione risultava che la domanda relativa al decreto flussi 2021 era stata tempestivamente presentata dal datore di lavoro e che la procedura era stata attivata proprio secondo la disciplina speciale, la quale non richiedeva il previo visto di ingresso per il lavoratore già presente in Italia. Il giudice ha escluso che la normativa del decreto flussi 2021 imponesse un limite temporale collegato alla data di ingresso dello straniero, purché la domanda fosse presentata nei termini stabiliti dal DPCM. Ne consegue che la Questura non poteva dichiarare inammissibile la domanda di permesso per la sola mancanza del visto, requisito non previsto dalla disciplina speciale. È stata quindi annullata sia la sentenza del TAR sia il decreto questorile. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 42, comma 7, d.l. 73/2022
“Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”.
La disposizione ha natura derogatoria e di semplificazione e consente di applicare la procedura del decreto flussi 2021 a cittadini stranieri già presenti in Italia, anche irregolarmente. In tale procedura speciale il previo visto di ingresso non costituisce un requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
DPCM 21 dicembre 2021
La domanda relativa al decreto flussi deve essere presentata entro i termini stabiliti dal decreto; il testo non prevede un limite temporale collegato alla data di ingresso dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La disciplina speciale prevista dall’art. 42, comma 7, d.l. 73/2022 consente di applicare la procedura del decreto flussi 2021 anche a cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale, inclusi quelli in posizione irregolare, quando ricorrano le condizioni documentali e temporali previste dalla disposizione.
- Nella procedura speciale di regolarizzazione collegata al decreto flussi 2021, il previo visto di ingresso non può essere richiesto quale requisito ostativo se la normativa applicabile è espressamente diretta a regolarizzare lavoratori stranieri già presenti in Italia.
- La normativa del decreto flussi 2021 non impone, secondo la decisione, un limite temporale riferito alla data di ingresso dello straniero; è sufficiente che la domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti dal DPCM applicabile.
- L’amministrazione non può dichiarare inammissibile una domanda di permesso di soggiorno richiedendo un requisito non previsto dalla disciplina speciale applicabile, né il giudice può desumere l’esistenza di ulteriori presupposti ostativi non contemplati dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →