Cassazione Civile, Ordinanza n. 13132/2025 del 17/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società in liquidazione aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento relativa, tra l'altro, a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella. Il Tribunale aveva qualificato l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile/tardiva. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato error in procedendo e nullità della sentenza per violazione dell'art. 60, comma 6, d.P.R. 600/1973, sostenendo che il termine di venti giorni per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dovesse decorrere dalla ricezione della raccomandata informativa e non dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel sito internet indicato dalla norma sulla notificazione via PEC/area riservata per imprese e società.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la notificazione degli atti alle imprese e società, nel regime ratione temporis applicabile, era disciplinata dall'art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973 e che il perfezionamento per il destinatario si verificava nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet previsto dalla norma, indipendentemente dalla successiva ricezione della raccomandata informativa, che ha mera funzione di notizia dell'avvenuta notificazione già perfezionata. Poiché l'avviso risultava pubblicato il 18 gennaio 2019, la notifica si è perfezionata il 2 febbraio 2019 e l'opposizione notificata il 25 febbraio 2019 era tardiva rispetto al termine di venti giorni. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dal perfezionamento della notificazione dell'atto impugnato; nel caso concreto l'opposizione è stata ritenuta tardiva.
art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa
Per le notificazioni agli enti/società nel regime applicabile, il perfezionamento per il destinatario si ha nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, a prescindere dalla ricezione della raccomandata informativa.
art. 60, comma 6, d.P.R. 600/1973
La Corte rileva che la ricorrente ha richiamato erroneamente questa disposizione, mentre la notifica in causa era regolata dal comma 7.
art. 149-bis c.p.c.
La disciplina speciale richiamata dalla norma tributaria opera in deroga alla notificazione via PEC del codice di rito.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente nel descrivere il procedimento notificatorio della cartella e degli atti della riscossione.
art. 49, comma 1, d.P.R. 602/1973
Il ruolo è qualificato come titolo esecutivo.
artt. 11 e 12 d.lgs. 46/1999
La cartella di pagamento è descritta come estratto del ruolo notificato al debitore.
art. 137 c.p.c.
Le notificazioni, salvo diversa previsione, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario secondo le forme ordinarie.
art. 138 c.p.c.
Riferito alla consegna in mani proprie o nel luogo in cui il destinatario si trovi.
art. 149 c.p.c.
Richiamato quale modalità di notificazione a mezzo posta, secondo la legge n. 890/1982.
L. 20 novembre 1982, n. 890
Disciplina le notificazioni a mezzo posta richiamate dall'art. 149 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la normativa speciale sulla notificazione degli atti tributari alle imprese o società prevede un perfezionamento differito per il destinatario collegato alla pubblicazione dell'avviso in un sito dedicato, la successiva raccomandata informativa ha funzione meramente notiziale e non incide sul momento perfezionativo della notifica.
- Ai fini della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, il termine decorre dalla data in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il destinatario secondo la disciplina applicabile, non dalla data in cui questi riceve la comunicazione di cortesia o di avviso successiva.
- La notificazione speciale prevista dall'art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973 opera come deroga alla notificazione telematica ordinaria e si intende perfezionata per il destinatario nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, indipendentemente da ulteriori adempimenti successivi del notificante.
- Nel procedimento di legittimità, la mera nota di presenza all'udienza, priva dei requisiti del controricorso, non comporta una vera difesa ai fini della condanna alle spese nei confronti della parte intimata.
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