Sentenza n. 2132/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’accredito di complessivi 2.500,00 euro sulla carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 895/2024. La sentenza, ritualmente notificata al Ministero e passata in giudicato, aveva imposto l’accredito di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di legge per provvedere, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento delle somme dovute nelle modalità stabilite dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà eseguire gli adempimenti sostitutivi entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente e dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600,00 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a conformare l’amministrazione alla decisione vincolante.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da un provvedimento giudiziario consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
d.m. n. 55/2014 e successive modifiche
È stato utilizzato, in via analogica e avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento giudiziario notificato all’amministrazione è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, il beneficiario può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di contestazioni dell’amministrazione sulla mancata esecuzione del giudicato e la documentazione dell’inadempimento consentono al giudice di ordinare direttamente l’adempimento entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionatamente all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione, anche con facoltà di delega, quando possieda le competenze necessarie per compiere gli adempimenti sostitutivi; se è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta uno specifico compenso.
- La soccombenza dell’amministrazione in un giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese, liquidabili anche mediante applicazione analogica dei parametri forensi relativi alle procedure esecutive, in rapporto alla complessità della controversia.
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