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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - dei provvedimenti della Prefettura di Messina aventi ad oggetto “misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis comma 5 cod. antimafia”, emessi tutti in data 15/10/2025; - ove occorra, delle rispettive note di trasmissione del 15/10/25 prot. nn. 0110199, 0110173, 0110209 e 0110216; - della nota prot. n. 36249 del 9/4/24, notificata in pari data, con cui la Prefettura di Messina ha comunicato al ricorrente l’avvio, ex art. 92 bis del decreto legislativo 159/2011 del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia; - del verbale del Gruppo Interforze del 15/1/2024 e dell’8/9/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202502431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, comma 5, d.lgs. 159/2011, nonché gli atti istruttori e procedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le misure prefettizie con un unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e manifesta irragionevolezza. Ha sostenuto che la menzione del proprio nominativo in atti di un procedimento penale fosse frutto di errori o fraintendimenti, richiamando l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di provvedimenti di sequestro preventivo riguardanti una società collegata alla vicenda. Ha contestato la rilevanza dei rapporti lavorativi, risalenti soprattutto agli anni 2012-2015 e a un periodo del 2018, intrattenuti con un soggetto successivamente ritenuto controindicato, deducendo la loro natura meramente stagionale e l'assenza di consapevolezza della caratura criminale del soggetto. Ha inoltre negato l'esistenza di cointeressenze economiche significative, sostenendo che i contratti di affitto di rami d'azienda fossero leciti e che mancassero elementi concreti, attuali e successivi alle indagini penali idonei a dimostrare un rischio di agevolazione mafiosa, anche solo occasionale. L'Amministrazione ha difeso la legittimità delle misure, valorizzando i rapporti lavorativi e commerciali tra le imprese ricorrenti, il soggetto controindicato e una società destinataria di interdittiva antimafia, ritenuta fittiziamente intestata a prestanomi e sostanzialmente riconducibile al medesimo soggetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 come misura alternativa all'interdittiva antimafia, applicabile quando gli elementi raccolti evidenziano una situazione di agevolazione occasionale e consentono una risposta amministrativa proporzionata all'intensità del rischio. Nel caso concreto ha ritenuto oggettivi, concreti e attuali gli elementi valorizzati dalla Prefettura: i rapporti lavorativi del soggetto controindicato con imprese riconducibili al ricorrente; i contratti di affitto di rami d'azienda, compreso quello relativo alla gestione di un pontile, intercorsi con una società colpita da interdittiva e ritenuta riconducibile occultamente al medesimo soggetto; la coincidenza della sede sociale; la pluralità e la successione temporale dei contratti, l'ultimo dei quali stipulato nel 2023. Tali elementi, considerati nel loro reciproco coordinamento, sono stati ritenuti sufficienti a fondare, secondo il criterio del più probabile che non, il rischio di un condizionamento mafioso anche soltanto episodico, pur non raggiungendo la soglia necessaria per un'interdittiva antimafia. Il giudice ha escluso che l'annullamento dei sequestri preventivi in sede penale imponesse una diversa conclusione, poiché la prevenzione amministrativa si fonda su un autonomo giudizio prognostico e probabilistico, distinto dall'accertamento della responsabilità penale. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'adozione della misura, la mancata prova della consapevolezza del ricorrente circa la caratura criminale del soggetto controindicato e ha considerato non decisiva l'assenza di condanne per reati-spia, circostanza comunque valutata dalla Prefettura. Le misure sono state quindi ritenute proporzionate e non affette dai vizi dedotti. Le parti ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, in favore dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale

    La disposizione consente al Prefetto di imporre, con provvedimento motivato e per un periodo da sei a dodici mesi, misure di prevenzione collaborativa quando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; essa costituisce un esito alternativo e proporzionato rispetto all'interdittiva antimafia.

  • art. 92-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base del procedimento di avvio relativo al rilascio delle informazioni antimafia.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, senza autonoma analisi nel decisum.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti e degli altri soggetti privati coinvolti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 è un esito alternativo all'interdittiva antimafia e consente di graduare la risposta amministrativa quando gli elementi raccolti evidenziano un rischio di agevolazione mafiosa soltanto occasionale, secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'intensità del pericolo.
  • L'adozione della prevenzione collaborativa può essere fondata sul coordinamento di rapporti lavorativi e commerciali, contratti di affitto di rami d'azienda, coincidenze organizzative e collegamenti con società interdette, purché tali elementi siano oggettivi, concreti e attuali.
  • Il giudizio prefettizio di prevenzione antimafia ha natura prognostica e probabilistica e può essere formulato secondo il criterio del più probabile che non; non richiede un accertamento di responsabilità penale né la dimostrazione della consapevolezza dell'imprenditore circa la caratura criminale dei soggetti collegati.
  • Gli esiti assolutori o favorevoli intervenuti in sede penale, compreso l'annullamento di sequestri preventivi, non vincolano il giudizio amministrativo di prevenzione, che è autonomo e mira ad accertare il rischio di condizionamento mafioso, anche soltanto episodico.
  • La mancanza di condanne per reati-spia a carico del titolare dell'impresa non esclude la legittimità della prevenzione collaborativa quando altri elementi, valutati complessivamente, dimostrino concretamente e attualmente il rischio di interferenza criminale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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