Ordinanza n. 605/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dell’U.O.C. Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi n. -OMISSIS- del 15 aprile 2026, avente ad oggetto “Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del capping finale e rinaturalizzazione dell’ex-discarica località -OMISSIS- per il Comune di Maleo. CIG B8585FE0F6. Esclusione operatore economico e scorrimento graduatoria”, comunicata con nota 16 aprile 2026, prot. n. 12452, nella parte in cui si dispone: a) “l’esclusione dell’operatore economico -OMISSIS- dal procedimento di gara di che trattasi, in quanto non ha fornito adeguata prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità e ad escludere i profili di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza di cui all’art. 95, comma 1, lettere b) e c) D.lgs. 36/2023 riscontrati, come previsto all’art. 96, comma 6, D.lgs. 36/2023”; b) “di dare formale comunicazione dell’esclusione disposta con il presente provvedimento all’operatore economico -OMISSIS- e al RUP del Comune committente”; c) “di procedere allo scorrimento della graduatoria, come previsto dalla normativa vigente”, 2) ove già adottato, del provvedimento di aggiudicazione della gara e in ogni caso, di ogni altro atto comunque lesivo dei legittimi interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di esclusione dalla gara e conseguente scorrimento della graduatoria, con eventuale aggiudicazione successiva
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, chiedendone in via cautelare la sospensione. Ha dedotto carenza di motivazione, difetto dei presupposti, errata applicazione degli artt. 16, 42 e 95, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 36/2023 e violazione del principio di proporzionalità. La contestazione riguardava, in particolare, la ritenuta situazione di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza derivante dal fatto che il direttore tecnico della società ricorrente era stato anche legale rappresentante e titolare effettivo della società di ingegneria che aveva precedentemente svolto la verifica del progetto esecutivo posto a base di gara ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Secondo la ricorrente, tale situazione non avrebbe determinato, in concreto, un conflitto di interessi idoneo a giustificare l'esclusione e l'impresa avrebbe adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso prima facie infondato. Ha valorizzato l'oggettiva situazione di incompatibilità e di minaccia all'imparzialità derivante dalla coesistenza temporale e funzionale, in capo al medesimo soggetto, di due ruoli strategici collocati in segmenti diversi della medesima procedura. Il direttore tecnico della società ricorrente aveva avuto una conoscenza dettagliata e anticipata del progetto, da lui stesso validato, immediatamente prima della pubblicazione del bando. Secondo il giudice, tale circostanza poteva determinare un'asimmetria informativa tra i concorrenti e giustificava, in sede cautelare, la valutazione negativa dell'affidabilità dell'operatore e l'esclusione ai sensi delle disposizioni richiamate dalla stazione appaltante. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per sospendere l'atto impugnato. La trattazione di merito è stata fissata al 25 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 16 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento.
art. 42 d.lgs. 36/2023
Richiamato con riguardo alla verifica del progetto esecutivo posto a base di gara; la precedente attività di verifica svolta dal medesimo soggetto è stata valorizzata per la conoscenza anticipata del progetto.
art. 42, comma 4, d.lgs. 36/2023
Individua la verifica progettuale precedentemente svolta dalla società di ingegneria collegata al direttore tecnico della ricorrente.
art. 95, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla stazione appaltante e dal giudice in relazione al conflitto di interessi e alla minaccia all'imparzialità.
art. 95, comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023
Indicato nell'atto di esclusione e nelle censure della ricorrente in relazione alla distorsione della concorrenza.
art. 95, comma 1, lettera d), d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'amministrazione con riferimento alla distorsione della concorrenza e al conflitto di interessi connessi all'interferenza dello stesso soggetto in due segmenti della procedura.
art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato per valutare se l'operatore avesse fornito prova di avere adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità; il giudice ha ritenuto non superata la situazione di incompatibilità e di minaccia all'imparzialità.
Massime di principio
- La coesistenza, in capo al medesimo soggetto, di ruoli strategici in segmenti diversi della stessa procedura di gara può integrare una situazione oggettiva di incompatibilità o di minaccia all'imparzialità, anche in ragione della possibile interferenza tra le funzioni svolte.
- La conoscenza dettagliata e anticipata del progetto posto a base di gara, acquisita da un soggetto che successivamente opera per un concorrente, può determinare un'asimmetria informativa idonea a incidere sulla par condicio e sulla concorrenza tra gli operatori economici.
- Ai fini della verifica dell'affidabilità dell'operatore economico, le misure adottate dall'impresa devono risultare sufficienti a neutralizzare concretamente il conflitto di interessi, la minaccia all'imparzialità e l'eventuale vantaggio informativo; in mancanza, l'esclusione può essere ritenuta legittima in sede cautelare.
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