Cassazione Penale, Sentenza n. 36204/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP in relazione ai reati tributari (art. 8 d.lgs. 74/2000) e al reato di cui all'art. 374-bis c.p. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione e errata interpretazione degli artt. 8, 9 e 12-bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che, secondo la giurisprudenza, l'art. 9 avrebbe escluso la confisca del profitto dell'emittente per fatture inesistenti e che quindi il sequestro non poteva colpire beni dell'emittente per profitto riferibile all'utilizzatore; 2) erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e motivazione illogica circa la qualificazione degli orologi sequestrati come prodotto/profitto del reato tributario, sostenendo che il risparmio d'imposta è il limite del provento; 3) illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari (art. 321, comma 1 c.p.p.), poiché il provvedimento sarebbe stato giustificato con la necessità di evitare la circolazione del bene nonostante gli orologi fossero acquistati con somme lecite e dunque liberamente rivendibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il riesame deve valutare il fumus commissi delicti e non decidere anticipatamente sulla responsabilità; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non impedisce il concorso nel reato di emissione di fatture inesistenti di soggetti diversi dall'utilizzatore ai sensi dell'art. 110 c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il sequestro era impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p. (non confisca ex art. 12-bis) e la nozione di "cose pertinenti al reato" per il sequestro preventivo è più ampia e può comprendere anche il prodotto del reato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza ai sensi dei limiti di impugnazione in cassazione (il ricorso contro provvedimenti di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge e non per mero vizio logico della motivazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Distinzione tra comma 1 (sequestro impeditivo/ preventivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca); il provvedimento in esame è stato qualificato come sequestro impeditivo ex comma 1 e quindi ammette una più ampia nozione di "cose pertinenti al reato" rispetto al solo corpo del reato
art. 8 d.lgs. 74/2000
Norma che incrimina l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; nella vicenda è il reato principale per cui è stato disposto il sequestro e la Corte ha ritenuto sussistere il fumus rispetto a tale fattispecie
art. 374-bis c.p.
Norma menzionata nell'originaria imputazione; la Corte osserva che il riesame non deve risolvere la questione di responsabilità penale nel merito ma verificare il fumus
art. 9 d.lgs. 74/2000
Disposizione volta a evitare la doppia punizione tra chi emette fatture inesistenti e chi le utilizza; la Corte precisa che questa esclusione non impedisce il concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., di soggetti diversi dall'utilizzatore
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Regola la confisca tributaria; la Corte rileva che non è applicabile al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., e quindi le censure basate su questa norma non sono pertinenti al provvedimento impugnato
art. 110 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte afferma che soggetti diversi dall'utilizzatore possono concorrere nell'emissione di fatture inesistenti e rispondere ai sensi dell'art. 110
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma relativa all'utilizzatore delle fatture (reato non contestato a D'Amelio nel caso di specie), richiamata per precisare la differenza tra emittente e utilizzatore nella contestazione
art. 253 c.p.p.
Definizione di "corpo di reato"; la Corte sottolinea che la nozione per il sequestro preventivo è più ampia e non si limita al corpo del reato
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., può colpire beni anche oltre il "corpo di reato" purché sussista un rapporto di pertinenza con il reato; non è necessario dimostrare la confisca o il profitto definitivo.
- Per il riesame del sequestro il Giudice deve accertare il fumus commissi delicti (astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie), senza sostituirsi al giudizio di merito sulla responsabilità penale.
- L'art. 9 d.lgs. 74/2000, che esclude la doppia punizione tra emittente e utilizzatore di fatture inesistenti, non impedisce che terzi diversi dall'utilizzatore concorrano nell'emissione della fattura ai sensi dell'art. 110 c.p.
- Le doglianze in Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo sono ammissibili solo per specifiche violazioni di legge o per difetto totale o apparente della motivazione; i meri vizi logici della motivazione non sono di per sé appellabili in Cassazione.
- La distinzione tra sequestro impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca è cruciale: le norme sulla confisca tributaria (es. art. 12-bis) non si applicano automaticamente ai provvedimenti di sequestro preventivo.
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