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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30724/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova della sua riferibilità della sostanza rinvenuta nell'appartamento: ha richiamato l'assenza di impronte compatibili sui involucri e sul bilancino, l'assenza di denaro contante, la presenza nell'abitazione di più soggetti e di lavori in corso, prospettando una possibile collocazione della droga da parte di terzi, in particolare di un tecnico intervenuto per la caldaia o degli operai. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il sensibile scostamento dal minimo edittale nonostante la quantità di stupefacente e i precedenti penali, che a suo dire non avrebbero impedito una pena più contenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti o reali criticità della motivazione. Quanto al merito della responsabilità, ha osservato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica, spiegando perché la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa fosse priva di riscontri concreti e smentita dagli elementi indiziari. Quanto alla pena, ha rilevato che la motivazione sul discostamento dal minimo edittale era sufficiente, poiché il giudice di merito aveva valorizzato i precedenti specifici, il quantitativo non minimale di sostanza e la capacità di soddisfare una platea non minima di acquirenti, oltre al fatto che l'imputato era detenuto agli arresti domiciliari. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale parametro per invocare l'assoluzione per insufficienza o mancanza di prova; la Corte osserva che la doglianza non è supportata da specifiche criticità della motivazione di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    L'introduzione del principio non muta la natura del sindacato di legittimità, che resta limitato alla verifica della presenza di un apparato motivazionale logico e non consente una nuova valutazione delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    L'illogicità denunciabile in cassazione è solo quella evidente e percepibile ictu oculi; non è consentita la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena, per ribadire che il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente quando la pena sia inferiore alla media edittale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né la sostituzione della lettura probatoria del ricorrente a quella motivatamente accolta dai giudici di merito.
  • La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non integra vizio di motivazione se il giudice di merito l'ha esaminata e confutata con argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice presenti un'illogicità evidente e immediatamente percepibile, non quando si invochi una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • In tema di stupefacenti, la mancanza di impronte papillari sui reperti può costituire dato neutro e non decisivo, se il quadro indiziario complessivo consente comunque di ricondurre la sostanza alla disponibilità dell'imputato.
  • Per la determinazione della pena, quando il giudice irroga una sanzione inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica imperniata sul criterio di adeguatezza, essendo impliciti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La presenza di precedenti della stessa indole, di un quantitativo non minimale di droga e della capacità di rifornire una platea di acquirenti può giustificare il discostamento dal minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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