Sentenza n. 324/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2983 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 446/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1506/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/07/2024 notificata il 18/07/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3003 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 674/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 543/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3004 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 707/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 309/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.11.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3005 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 442/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1565/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.07.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3006 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 64/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 690/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2024, notificata il 31.01.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3007 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 766/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 665/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3013 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 447/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1556/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.07.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3038 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 685/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3745/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3041 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 853/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7298/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2024, notificata il 15.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3052 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 84/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 758/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.02.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3053 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 106/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3808/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3054 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 281/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1241/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.03.2024, notificata il 28.03.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3055 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2378/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3108/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024, notificata il 09.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3095 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 111/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1817/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3140 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2985/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1833/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3158 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 113/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1986/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3160 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3075/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4687/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3161 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3264/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5272/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3175 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 123/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 106/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3176 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 204/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5751/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3177 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 676/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 532/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3178 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 60/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5397/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3193 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 52/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 367/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3194 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 25/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 49/2024 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2025, notificata il 18.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato che disponevano l'accredito sulla Carta Elettronica del Docente di contributi per la formazione, per importi variabili da 500 a 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Con ricorsi separati, successivamente riuniti per la comunanza della materia e l'identità delle decisioni, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione di sentenze passate in giudicato emesse dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Ivrea, Torino e Biella. Tali sentenze avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente somme dovute quale contributo per la formazione, per importi variabili tra 500 e 2.500 euro. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati.
La decisione
Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: i titoli azionati erano sentenze passate in giudicato, regolarmente prodotte e notificate, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non vi era contestazione sull'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di accreditare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire i pagamenti e compiere gli atti necessari. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione; il TAR ha ritenuto soddisfatto tale requisito.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Il TAR lo ha richiamato per la dimidiazione dei parametri delle spese professionali, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato regolarmente prodotto e notificato all'amministrazione, sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento e l'amministrazione non abbia eseguito quanto ordinato.
- In presenza di una persistente inottemperanza a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, quando le attività commissariali siano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; in tal caso non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni di economia e speditezza processuale senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla liquidazione delle spese riferita a ciascun ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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