Cassazione Penale, Ordinanza n. 34446/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di assise di appello resa nel giudizio di rinvio, che aveva confermato il primo grado nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e aveva nuovamente negato il riconoscimento di attenuanti e/o una diversa determinazione della pena. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione di rinvio non avesse adeguatamente valutato le sue specifiche allegazioni e che il diniego delle circostanze attenuanti e della più favorevole determinazione della pena fosse immotivato o comunque illogico. È stata inoltre depositata una memoria con motivi nuovi, ritenuta però tardiva e quindi non esaminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato e, in realtà, diretto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità. Ha rilevato che il giudice del rinvio aveva motivato in modo congruo e logico sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti penali, la non piena genuinità della confessione, l'assenza di segni di resipiscenza e il ruolo specifico nel fatto. Ha inoltre escluso la considerazione della memoria depositata tardivamente, osservando che i motivi nuovi erano comunque inidonei a superare l'inammissibilità del ricorso originario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È norma di riferimento per la determinazione della pena; il giudice di merito può valorizzare i precedenti penali, la personalità dell'imputato, la condotta processuale, la genuinità della confessione e il ruolo nell'azione criminosa nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena.
art. 611, comma 1, c.p.p.
Stabilisce il termine per il deposito delle memorie e dei motivi nuovi nel procedimento camerale di cassazione; la memoria depositata oltre il termine utile non deve essere considerata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nell'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la possibilità di condannare il ricorrente in caso di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione sulla pena quando il giudice di merito abbia richiamato e valutato in modo logico i criteri dell'art. 133 c.p.; la doglianza che miri solo a una diversa ponderazione degli elementi fattuali è inammissibile.
- Il diniego di attenuanti o la conferma del trattamento sanzionatorio è legittimo se il giudice del rinvio esplicita in modo congruo gli elementi ritenuti prevalenti, come precedenti penali, personalità dell'imputato, genuinità della confessione, assenza di resipiscenza e ruolo nell'azione delittuosa.
- Nel procedimento di cassazione camerale, le memorie o i motivi nuovi depositati oltre il termine di legge non possono essere esaminati; se il ricorso originario è già inammissibile, tali allegazioni non possono comunque sanare il vizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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