Cassazione Penale, Sentenza n. 21046/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore con tre motivi principali: I) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i capi AM) e AN) perché il Tribunale aveva rilevato l'assenza di intercettazioni su quegli episodi e la Corte territoriale non ha spiegato su quale prova abbia fondato la condanna; II) vizio di motivazione nella determinazione della pena dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione del reato indicato al capo A), senza però individuare il nuovo reato più grave (capo K o L) che avrebbe dovuto guidare la nuova determinazione della pena base; III) censura relativa al capo C) per presunta errata identificazione del "dichiarante", ma il motivo è stato ritenuto generico e non sufficientemente sviluppato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e fondato in parte il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati nei capi AM) e AN) e in relazione al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'appello di Perugia. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e dunque rigettato. Per il resto il ricorso è stato rigettato e restano confermate le altre statuizioni di responsabilità (reati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90) e le parti della sentenza non annullate.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma centrale nel giudizio per i reati di stupefacenti; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per taluni reati previsti da tale disposizione, salvo quelli dichiarati prescritti
Giurisprudenza sulla decisività della doglianza
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967 - 01
Principio secondo cui il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente le doglianze decisive sollevate in appello; l'omessa considerazione di una doglianza rilevante viziata la motivazione
Prescrizione (estinzione del reato)
Quando un reato viene dichiarato estinto per prescrizione, il giudice che ridetermina la pena deve esplicitare quale sia il reato più grave residuo che costituisce il riferimento per la determinazione della nuova pena; l'omessa indicazione rende il calcolo sprovvisto di adeguata motivazione
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto ad affrontare e motivare specificamente ogni doglianza rilevante sollevata in appello; la mancata trattazione di una questione decisiva comporta vizio di motivazione e possibile annullamento
- Una condanna non può essere fondata su elementi di prova che il giudice di primo grado ha dichiarato assenti (es. intercettazioni) senza che la Corte spieghi su quali evidenze alternative si sia basata
- Se parte dell'imputazione è dichiarata estinta per prescrizione, il giudice deve indicare esplicitamente quale reato residuo sia il più grave e utilizzarlo come riferimento per la nuova determinazione della pena; altrimenti la motivazione sul trattamento sanzionatorio è insufficiente
- Censure generiche o non sviluppate non sono idonee a mettere in crisi la motivazione delle sentenze di merito; i ricorsi devono esporre ragioni specifiche e coerenti per essere accolti
- Le dichiarazioni di un collaboratore/complice possono costituire prova se la loro attendibilità è valutata e motivata dal giudice; tuttavia la valutazione deve risultare esplicitata per reggere a sindacato di legittimità
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