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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4022/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti di due componenti del collegio giudicante. Il ricorrente sosteneva che la ricusazione era tempestiva perché il termine non poteva decorrere dall'udienza del 19/05/2023, allorché i giudici si erano solo riservati di valutare l'invito ad astenersi, e richiamava orientamenti secondo cui il termine per formalizzare la ricusazione decorre solo quando il giudice invitato all'astensione rende nota la propria determinazione. Inoltre deduceva vizio di motivazione nella valutazione dell'incompatibilità, posto che i giudici avevano già partecipato a un precedente giudizio che riguardava fatti strettamente collegati.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente ritenuto l'inammissibilità per mancata produzione dei verbali di udienza necessari a verificare la tempestività della ricusazione (verbali precedenti al 19/05/2023 e quello del 30/05/2023). La Corte ha osservato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e che l'onere di produzione documentale grava sul ricorrente; ha escluso inoltre che la Corte di appello potesse integrare d'ufficio la documentazione prima di un esito positivo sull'ammissibilità. È stata poi richiamata la circostanza che il ricorrente aveva avuto conoscenza dei fatti rilevanti in data 9/05/2023 (data della sentenza del precedente procedimento), con conseguente decorrenza del termine di tre giorni per proporre la ricusazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre la dichiarazione di ricusazione; la Corte ha ritenuto necessario accertare mediante verbali l'evento processuale (costituzione delle parti) che determina l'avvio del termine e ha applicato rigorosamente i termini previsti.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità della ricusazione se non rispettati i requisiti formali e documentali; la Corte ha affermato che la sanzione di inammissibilità può derivare dalla mancata allegazione degli atti del procedimento in cui la ricusazione è proposta.

  • art. 41, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'integrazione documentale da parte del giudice; la Corte ha ritenuto che tale potere non possa essere esercitato prima che la dichiarazione sia ritenuta ammissibile, per cui non obbliga la Corte di appello ad acquisire d'ufficio i verbali quando l'istanza è carente.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione ha carattere formale: il ricorrente deve allegare la documentazione necessaria a provare la sussistenza della causa e la tempestività della dichiarazione; l'omessa produzione di verbali rilevanti può determinare l'inammissibilità.
  • Il termine per proporre la ricusazione decorre dal momento in cui la parte ha conoscenza del motivo rilevante (es. sentenza che rende noti atti o pronunce), salvo particolari regole processuali legate alla costituzione delle parti; in molti casi opererà il termine breve di tre giorni.
  • Se in udienza il giudice si limita a riservarsi sulla richiesta di astensione, sussiste un rischio processuale: la giurisprudenza è contrastata, ma la strada più prudente è formalizzare senza indugio la ricusazione o comunque assicurare la produzione del verbale che attesti il comportamento del giudice.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è tenuto ad acquisire d'ufficio gli atti del procedimento principale prima di un esito favorevole sull'ammissibilità; pertanto il ricusante deve preventivamente depositare i documenti utili alla verifica di tempestività e fondatezza.
  • La mancata impugnazione puntuale della specifica ragione di inammissibilità (es. mancata produzione di verbali) rende il ricorso generico e destinato a essere assorbito: in casi analoghi, il ricorrente deve confrontarsi direttamente con le censure formali sollevate dal giudice di merito.

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