Cassazione Penale, Ordinanza n. 04701/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso una sentenza del Tribunale di Monza. Per il primo ricorrente, la censura investiva la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; per il secondo ricorrente, il motivo riguardava il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, tali doglianze non sono deducibili, perché non attengono a profili consentiti dalla norma e, quanto alla pena, non si versa in ipotesi di pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dal fatto che i motivi proposti eccedevano i limiti del ricorso consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: il richiamo all'art. 129 c.p.p. non era proponibile e la doglianza sulla pena non denunciava una pena illegale.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Il suo mancato rilievo non può essere dedotto nel ricorso nei limiti del sindacato consentito contro la sentenza di patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi proponibili contro la sentenza resa all'esito del patteggiamento; le censure qui formulate non rientrano tra quelle consentite.
art. 448 c.p.p.
Norma di riferimento del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, con limiti specifici al controllo di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono deducibili solo censure rientranti nei limiti stabiliti dalla legge; motivi che eccedono tale perimetro sono inammissibili.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione quando il motivo non sia tra quelli consentiti dal regime speciale del patteggiamento.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è ammissibile solo se si deduce una pena illegale; se la pena non è illegale, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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