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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34593/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice addetta ai servizi di pulizia dopo la perdita dell’appalto presso cui prestava attività. In primo grado, dopo la fase sommaria ex L. n. 92/2012 e l’opposizione, la domanda della lavoratrice era stata respinta. In reclamo, invece, la Corte d’appello ha annullato il licenziamento, ritenendo emersa l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra più società e il consorzio, con sostanziale assenza di autonomia della società formale datrice di lavoro, costituita poco prima dell’affidamento dell’appalto al solo scopo di conseguirlo. Su tale base ha esteso la verifica del repechage alle altre società e ha escluso l’applicazione del d.lgs. n. 23/2015, perché il rapporto doveva considerarsi instaurato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116, 345 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando ultrapetizione, decisione fondata su fatti e presunzioni non dedotti e malgoverno delle prove; 2) violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe deciso su questioni rilevate d’ufficio senza previo contraddittorio; 3) violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, deducendo errata valutazione della prova e dell’onere probatorio, con ritenuta ingiustificata del recesso nonostante il dedotto cambio appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero affetti da difetto di specificità e chiarezza espositiva, da commistione di censure eterogenee (violazione di legge, vizi processuali e sostanziali, e richiesta di rivalutazione del fatto), e, per più profili, dalla mancata individuazione precisa degli atti e dei fatti storici rilevanti. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla ultrapetizione non era idonea a incrinare la decisione, poiché l’obbligo di repechage costituisce elemento della fattispecie legittimante il recesso datoriale e la sua considerazione rientra nella materia del contendere. Analogo rilievo è stato mosso al motivo sul contraddittorio, privo dell’indicazione delle concrete difese che la parte avrebbe potuto svolgere. Il terzo motivo è stato reputato non correttamente veicolato, poiché non denunciava un vero errore di diritto nella portata applicativa della L. n. 604/1966, ma mirava a un nuovo apprezzamento delle prove. La società ricorrente è stata condannata alle spese verso la lavoratrice, con compensazione delle spese nei confronti della società Clean Up e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48, L. n. 92/2012

    norma processuale richiamata quale base del ricorso introduttivo della lavoratrice in materia di impugnativa di licenziamento secondo il rito Fornero.

  • art. 18, comma 7, L. n. 300/1970

    richiamato dalla Corte d’appello per disporre reintegrazione, indennità risarcitoria e versamento dei contributi nel regime reintegratorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato per incardinare i motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché formulate in modo promiscuo e non specifico.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha precisato che il giudice può ricostruire autonomamente i fatti entro il perimetro della domanda, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea perché diretta, in sostanza, a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato con riguardo al prudente apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che la censura superasse il limite del merito di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare un asserito rovesciamento dell’onere probatorio, ma senza una concreta denuncia di violazione della regola di riparto.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere la novità di alcune questioni trattate in appello; la censura è stata dichiarata non specifica e comunque non decisiva.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione del contraddittorio per decisione su questioni rilevate d’ufficio; la Corte ha escluso la nullità in assenza dell’indicazione delle difese concretamente precluse.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a sostegno del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 3, L. n. 604/1966

    richiamato sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché volta a una rivalutazione fattuale.

  • art. 5, L. n. 604/1966

    richiamato per l’onere della prova in materia di licenziamento per motivo oggettivo; la censura è stata ritenuta non correttamente formulata e sostanzialmente diretta al riesame del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale onere di specifica indicazione degli atti e documenti; la sua inosservanza è stata valorizzata per l’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo violazione di legge, vizi processuali e richiesta di nuovo esame del merito, senza una chiara selezione dei fatti decisivi, delle norme effettivamente violate e degli atti rilevanti.
  • La censura di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito, pur restando entro il petitum e la causa petendi, ricostruisce autonomamente i fatti di causa e fonda la decisione su elementi che rientrano nella materia del contendere; l’obbligo di repechage integra un elemento della fattispecie di legittimità del licenziamento ed è implicitamente compreso nell’impugnativa del recesso.
  • La nullità per violazione del contraddittorio in conseguenza di una questione rilevata d’ufficio richiede che il ricorrente indichi specificamente quali difese avrebbe potuto svolgere se la questione fosse stata previamente sottoposta al contraddittorio.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Per far valere correttamente un vizio di violazione di legge o di motivazione occorre rispettare la tipologia del vizio denunciato, indicando con precisione la norma asseritamente violata oppure il fatto storico decisivo omesso; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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