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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1576/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione chiedendo la revisione della sentenza di cassazione che aveva rigettato il suo gravame in materia di diffamazione. Motivo 1: denuncia di "documento decisivo" ritrovato dopo la sentenza (copia di una comunicazione/protocollo comunale inviata via fax il 19.02.2009, recante il numero di protocollo e l'indicazione "Torto Lorenzo, residente a Rapino, diversamente abile dalla nascita"), sostenendo che l'invio via fax abbia violato la riservatezza e dimostri la responsabilità (anche penale) del resistente. Motivo 2: presunto errore di fatto nella valutazione del diritto alla riservatezza da parte della corte di merito, ossia che la divulgazione di fatti familiari sia sicuramente lesiva del diritto alla riservatezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la revocazione avanti la Corte di Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. non sia utilizzabile per la fattispecie prospettata in relazione al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. (documenti "trovati" dopo la sentenza), richiamando la giurisprudenza che distingue i casi di "ritrovamento/recupero" di documenti preesistenti e le ipotesi proceduralmente rilevanti. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 391-ter c.p.c. dato il contenuto della decisione impugnata (non decisione di merito ex art. 384, 2° comma c.p.c.). Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura fosse in realtà una questione di diritto (errata interpretazione della nozione di riservatezza) e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, punto 4, c.p.c., quindi anch'esso inammissibile. La Corte ha compensato le spese di cassazione e rilevato l'obbligo del versamento di ulteriore contributo unificato come previsto dalla normativa citata.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione avanti la Corte di Cassazione prevista da questa norma non è ritenuta applicabile alla fattispecie connessa al "ritrovamento" di documenti ex art. 395, n. 3 c.p.c.; la Corte afferma quindi un limite all'uso di tale rimedio per quanto riguarda documenti prodotti o "trovati" dopo la sentenza

  • art. 395 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Il n. 3 disciplina i casi di documenti decisivi trovati dopo la sentenza; la Corte richiama la nozione di "trovamento/recupero" di documenti preesistenti e considera che, nel caso sottoposto, le condizioni per la revisione ex questo presupposto non ricorrono. Il n. 4 (errore di fatto) non si applica quando la censura attiene a questione di diritto.

  • art. 391-ter c.p.c.

    La norma è richiamata a chiarire che non ricorrono i presupposti per i rimedi ivi previsti, anche perché la sentenza impugnata non è stata decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, 2° comma c.p.c.

  • art. 396 e art. 398 c.p.c.

    Richiamate nella spiegazione dottrinale/giurisprudenziale circa il concetto di "recupero" del documento e i limiti procedurali alla revocazione/revisione basata su documenti rinvenuti

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per distinguere le ipotesi in cui la decisione è stata presa nel merito da quelle in cui non lo è; qui la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha deciso la causa nel merito ai sensi del secondo comma

  • art. 2043 c.c.

    Citata dal ricorrente come norma che podleva la responsabilità per fatto illecito; la Corte non estende la revocazione sulla base di una dedotta prova di colpa emergente dal documento ritrovato

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Normativa richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e alla sua integrazione da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La revocazione in Cassazione (art. 391-bis c.p.c.) non è automaticamente applicabile per il mero "ritrovamento" di documenti; occorre verificare se il rimedio procedurale è ammesso per la specifica fattispecie normativa richiamata (art. 395 c.p.c.) e se il documento era effettivamente preesistente e non producibile per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
  • Il "documento nuovo" invocato a giustificazione di una revisione deve essere decisivo e rispondere ai requisiti formali e temporali richiesti dalla norma: non basta che emerga dopo la sentenza un elemento che il ricorrente ritenga utile; va provato che era preesistente e irreperibile prima per ragioni legittime
  • La censura di errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.) è limitata ai reali errori di fatto dimostrabili e non può essere usata per ribaltare valutazioni giuridiche o interpretazioni del diritto (ad es. sulla nozione di "diritto alla riservatezza"); se il vizio è di diritto, il rimedio appropriato non è l'errore di fatto
  • Se la decisione impugnata non ha deciso la causa nel merito (ad es. ha dichiarato motivi inammissibili), occorre valutare con attenzione quale rimedio sia percorribile: non sempre le forme di revisione o revocazione previste per le sentenze di merito sono applicabili
  • In casi di presunta violazione della riservatezza dovuta a modalità di trasmissione (es. invio via fax), è necessario documentare il nesso causale tra la modalità e un danno effettivo e valutare la rilevanza processuale di tali elementi nei giudizi civili (tutela del danno, onere della prova, rilevanza penale separata)

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