Sentenza n. 2264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della proroga dei titoli edilizio e paesaggistico, il diniego del mantenimento annuale dei manufatti balneari e l'ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro: il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico; il diniego del mantenimento nel periodo invernale e annuale dei manufatti amovibili funzionali alle attività balneari; una nota tecnica comunale; l'ordinanza di rimozione delle strutture precarie e di ripristino dello stato originario dei luoghi. In appello sono state riproposte le censure relative alla violazione e all'errata applicazione dell'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, come successivamente modificato, nonché l'eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; l'errata valutazione della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023; l'omessa applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 e dall'art. 157 della legge regionale Puglia n. 42/2024; e la violazione dell'art. 45 del PPTR Puglia. Prima della decisione, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione dell'appello, poiché il Comune aveva successivamente revocato i titoli edilizi e paesaggistici per la perdita della disponibilità dell'area interessata dalla struttura balneare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Ha affermato che, nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse quando l'eventuale decisione non potrebbe arrecare al ricorrente alcuna utilità, neppure strumentale o morale. Nel caso concreto, la successiva revoca dei titoli edilizi e paesaggistici, determinata dalla perdita della disponibilità dell'area, aveva fatto venir meno l'utilità di una pronuncia sulle questioni relative alla proroga e al mantenimento annuale dei manufatti. Le spese sono state compensate, in ragione delle peculiarità dell'esito processuale e del fatto che la sopravvenienza riguardava soltanto una delle due questioni originariamente controverse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione in rito del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando la parte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e l'eventuale decisione non potrebbe procurarle alcuna utilità concreta, strumentale o morale, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso o dell'appello, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta revoca dei titoli amministrativi relativi all'intervento controverso può determinare la perdita dell'interesse alla decisione sulle precedenti contestazioni concernenti la proroga o il mantenimento del titolo, quando l'esito del giudizio non potrebbe più produrre alcuna utilità per il ricorrente.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la necessità di regolare le spese di lite; queste possono essere compensate quando sussistono giusti motivi connessi alle concrete modalità dell'esito processuale.
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