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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 854 - Comm. Trib. Prov. Caserta

IRPEF - Indennità supplementare di fine servizio - Erogata da Fondo di previdenza per il personale del MEF - Tassabilità integrale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRPEF dell'indennità supplementare di fine servizio erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze a seguito della cessazione dal servizio successiva al 30 settembre 1985. Il punto decisivo era stabilire se l'indennità dovesse essere tassata integralmente oppure se, essendo assimilabile alle indennità equipollenti previste dall'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986 e finanziata esclusivamente mediante contribuzioni dei dipendenti, dovesse essere esclusa da imposizione.

La decisione

La sentenza ha escluso la tassabilità dell'indennità. È stato ritenuto che la prestazione, assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986 e formata esclusivamente con contribuzioni dei dipendenti, non costituisca reddito imponibile ai fini IRPEF. L'interpretazione è stata applicata anche in relazione alle cessazioni successive al 30 settembre 1985, in virtù dell'efficacia retroattiva delle modifiche normative richiamate.

Norme richiamate

  • Art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'indennità supplementare del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze è stata considerata assimilabile alle indennità equipollenti disciplinate dalla norma.

  • Art. 4, comma 3-ter, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 3 maggio 1988, n. 154

    La disposizione, avente efficacia retroattiva, ha inciso sul regime fiscale delle prestazioni di fine servizio, con efficacia originariamente decorrente dal 17 luglio 1986.

  • Art. 2-bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154

    La norma ha ulteriormente stabilito la decorrenza retroattiva della disciplina dal 30 settembre 1985, rilevante per le cessazioni dal servizio successive a tale data.

Massime di principio

  • Un'indennità di fine servizio deve essere qualificata in base alla sua natura sostanziale e alla disciplina fiscale applicabile al momento rilevante, anche considerando eventuali norme retroattive.
  • Quando una prestazione è assimilabile alle indennità equipollenti previste dalla normativa IRPEF e deriva esclusivamente da contribuzioni versate dai dipendenti, può essere esclusa dall'imposizione, purché ricorrano i presupposti individuati dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Per valutare la tassabilità di somme corrisposte da fondi previdenziali pubblici occorre verificare la fonte della provvista, la natura della prestazione, la data di cessazione dal servizio e l'eventuale efficacia retroattiva delle modifiche normative.
  • La mera erogazione di una somma in occasione della cessazione dal servizio non comporta automaticamente la sua tassazione integrale: è necessario individuare la specifica categoria reddituale e il regime fiscale applicabile.

Testo integrale

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