Parere n. 460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento K10/598336 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento K10/598336 di diniego della concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della medesima legge e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha contestato l’applicazione di una soglia minima reddituale non espressamente prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992 e ha sostenuto che, essendo il provvedimento intervenuto nel 2021, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare i redditi relativi agli anni d’imposta 2019 e 2020, anziché quelli del triennio 2016/2018, antecedente alla presentazione della domanda.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato il diniego. L’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione. La verifica della capacità economica deve riguardare obbligatoriamente il triennio antecedente alla domanda, ai sensi del decreto ministeriale 22 novembre 1994, e il requisito deve permanere stabilmente e continuativamente sino al giuramento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993. La soglia reddituale utilizzata dall’Amministrazione, individuata mediante i parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989 e della circolare del Ministero dell’interno del 5 febbraio 2007, è stata ritenuta legittima e idonea a verificare che il richiedente possa mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività. Il provvedimento aveva indicato i parametri applicati e il ricorrente non aveva contestato specificamente la propria insufficienza reddituale nel triennio 2016/2018. La Sezione ha inoltre precisato che l’attualizzazione può consentire di considerare redditi successivi alla domanda ma anteriori al provvedimento, senza tuttavia sostituire l’assenza del requisito originario; ove la capacità reddituale sia acquisita successivamente, occorre presentare una nuova domanda. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Requisito reddituale e discrezionalità amministrativa
La censura secondo cui l’art. 9 della legge n. 91/1992 non prevederebbe una soglia minima reddituale è stata respinta. La disposizione attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità e consente di verificare la capacità economica del richiedente mediante parametri idonei a dimostrare l’autosufficienza del richiedente e del nucleo familiare.
Triennio reddituale di riferimento
È stata respinta la censura relativa alla mancata valutazione dei redditi degli anni 2019 e 2020. Il decreto ministeriale 22 novembre 1994 impone il controllo della capacità economica con riferimento al triennio antecedente alla presentazione della domanda, nel caso di specie il triennio 2016/2018.
Attualizzazione dei redditi e nuova domanda
L’Amministrazione deve considerare congiuntamente i redditi del triennio precedente alla domanda e quelli successivi sino all’adozione del provvedimento. Tuttavia, il miglioramento reddituale successivo non può sostituire la mancanza del requisito al momento della domanda; in tale ipotesi deve essere presentata una nuova istanza.
Motivazione e istruttoria
Sono state ritenute infondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento indicava i parametri reddituali applicati e il ricorrente non aveva contestato specificamente l’insufficienza dei redditi nel triennio 2016/2018.
Istanza cautelare
L’istanza sospensiva è stata assorbita in ragione del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
La disposizione attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma la censura è stata respinta perché il provvedimento indicava i parametri reddituali applicati.
art. 1, comma 4, d.P.R. n. 362 del 1994
Costituisce la base normativa del decreto ministeriale 22 novembre 1994 relativo alla verifica della capacità economica.
decreto ministeriale 22 novembre 1994
Impone che il controllo della capacità economica riguardi il triennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993
Le condizioni richieste per la cittadinanza devono permanere in modo stabile e continuo fino alla prestazione del giuramento.
art. 3, d.l. n. 382 del 1989
Fornisce i parametri utilizzati dall’Amministrazione per determinare la soglia minima di reddito necessaria.
circolare del Ministero dell’interno 5 febbraio 2007
Richiama e applica i parametri reddituali utilizzati per la verifica della capacità economica dei richiedenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della capacità reddituale e degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
- La verifica del requisito economico per la concessione della cittadinanza deve riguardare il triennio antecedente alla presentazione della domanda, secondo i parametri stabiliti dalla disciplina amministrativa applicabile.
- Il requisito reddituale non deve sussistere soltanto al momento della domanda, ma deve permanere stabilmente e continuativamente sino alla prestazione del giuramento.
- L’attualizzazione dell’istruttoria può consentire di considerare anche i redditi successivi alla domanda e anteriori al provvedimento, ma non può sanare retroattivamente l’assenza del requisito reddituale nel periodo di riferimento; l’acquisizione successiva della capacità economica richiede la presentazione di una nuova domanda.
- È legittimo utilizzare parametri reddituali predeterminati, riferiti alla capacità del richiedente di mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività, purché tali parametri siano indicati e applicati nel provvedimento.
Diniego della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino senegalese contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana, adottato con provvedimento K10/598336. Il diniego era fondato sulla carenza del requisito reddituale.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva presentato il 26 marzo 2016 domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva respinto l’istanza rilevando che, sulla base della documentazione acquisita, non risultava provato il conseguimento, da parte dell’interessato e del suo nucleo familiare, di redditi pari o superiori ai parametri utilizzati per il triennio d’imposta 2016/2018.
Il ricorso straordinario, notificato il 29 dicembre 2021, deduceva violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero dell’interno aveva chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni; la Sezione ha quindi dato atto del rispetto del contraddittorio.
Quadro normativo sul requisito reddituale
La Sezione ha richiamato l’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, sottolineando che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità amministrativa.
Quanto alla capacità economica, il decreto ministeriale 22 novembre 1994, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 4, del d.P.R. n. 362/1994, impone la verifica del reddito relativo al triennio antecedente alla presentazione della domanda. Inoltre, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 richiede che le condizioni previste permangano stabilmente e continuativamente fino alla prestazione del giuramento.
Per la quantificazione della soglia minima, l’Amministrazione utilizza i parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989, richiamati dalla circolare del Ministero dell’interno del 5 febbraio 2007. Nel provvedimento impugnato erano indicati i seguenti valori:
- 8.263,31 euro di reddito annuo per il solo richiedente;
- 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico;
- ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
La giurisprudenza richiamata dalla Sezione ha ritenuto tali parametri idonei a verificare che il richiedente possa mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività e contribuendo ai doveri di solidarietà sociale mediante il prelievo fiscale.
Valutazione delle censure
La censura relativa all’assenza, nell’art. 9 della legge n. 91/1992, di una soglia minima espressa è stata respinta. Secondo la Sezione, l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione consente l’utilizzo di parametri reddituali predeterminati, purché indicati e applicati nel provvedimento.
Sono state inoltre respinte le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento aveva esplicitato i parametri utilizzati e il ricorrente non aveva contestato specificamente la propria incapacità reddituale nel triennio 2016/2018.
Periodo reddituale da considerare e attualizzazione
La Sezione ha escluso che l’Amministrazione fosse tenuta a sostituire il triennio 2016/2018 con gli anni 2019 e 2020, riferiti al periodo immediatamente precedente all’adozione del provvedimento del 2021.
È stato richiamato il principio già affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere n. 1026 del 13 luglio 2023: l’istruttoria può essere attualizzata considerando anche i redditi successivi alla presentazione della domanda e anteriori al provvedimento conclusivo, ma tale attualizzazione deve essere effettuata insieme alla verifica del triennio precedente alla domanda. Il miglioramento reddituale successivo non può sostituire la mancanza del requisito originario; in tal caso l’interessato deve presentare una nuova domanda.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto, assorbendo l’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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