Sentenza n. 1128/2026 - Latina, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto d’armi e verbale di ritiro cautelare delle armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, guardia particolare giurata, ha impugnato la revoca della licenza di porto d’armi e il ritiro cautelare delle armi dopo essere stato trovato dalla polizia, su una strada pubblica, all’interno di un’autovettura e sotto l’effetto dell’alcol. Durante il controllo aveva dichiarato di soffrire di una condizione di salute, oscurata nel testo; nell’abitazione erano stati inoltre rinvenuti farmaci prescritti per il relativo trattamento. Ha dedotto: insufficienza della motivazione, per mancata indicazione del concreto pericolo di abuso; erronea ricostruzione dei fatti, sostenendo di essere in sosta e di avere consumato alcol dopo essersi fermato, sicché non sarebbe stata accertata una guida in stato di ebbrezza; assenza di automatismo tra l’episodio e l’inaffidabilità nell’uso delle armi; incompetenza specialistica del Prefetto nell’accertare l’abuso di alcol sulla base di verifiche medico-legali; insufficienza del singolo episodio, nonostante una vita personale e professionale priva di precedenti; e insussistenza di un’assunzione abituale di alcol o della patologia indicata, invocando certificazioni medico-legali successive ai fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla mancata prova di una guida penalmente rilevante in stato di ebbrezza, perché la revoca non si fondava sull’accertamento della contravvenzione, ma sul fatto che il ricorrente fosse stato trovato in luogo pubblico, nell’auto, sotto l’effetto dell’alcol e avesse riferito di soffrire di una condizione di salute. La presenza nell’abitazione di farmaci prescritti per il trattamento della condizione ha rafforzato la valenza prognostica dell’episodio. In materia di armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva: non occorre dimostrare un abuso già avvenuto, essendo sufficiente un convincimento plausibile e motivato sulla possibile utilizzazione impropria, anche sulla base di fatti non rilevanti o non più rilevanti penalmente. Nel caso concreto, gli elementi raccolti erano idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità e il provvedimento non risultava irragionevole, irrazionale, basato su travisamento o sproporzionato. Le certificazioni mediche successive non potevano rendere illegittima ex post la decisione adottata sulla base del quadro allora disponibile; il TAR ha precisato che il ricorrente può presentare una nuova istanza corredata dalla documentazione sanitaria. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 773
In tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.
Le disposizioni attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale e preventivo di valutazione dell’affidabilità del titolare; il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo.
art. 2 d.m. 28 aprile 1998
Ritenuto che, pertanto, quanto accaduto sia idoneo a supportare un giudizio di inidoneità rispetto alla detenzione di armi e munizioni e ciò tenuto anche conto che l’art. 2, d.m. 28 aprile 1998, pubblicato sulla GU n. 143 del 22 giugno 1998, che definisce i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale, qualifica come ostative al rilascio e al rinnovo del titolo la presenza di -OMISSIS- o -OMISSIS- e l’abuso di alcool;
I requisiti psicofisici ostativi indicati dal decreto ministeriale sono rilevanti nella valutazione di idoneità al porto d’armi; nel caso concreto, i fatti e gli elementi acquisiti erano idonei a sostenere il giudizio di inidoneità.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con ordinanza cautelare 8 maggio 2026 n. 1720 ha accolto la domanda di rilascio di misure cautelari ai fini della sollecita definizione del merito del ricorso ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm., “mantenendo ferma l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”.
La misura cautelare adottata in appello era finalizzata alla sollecita definizione del merito e non sospendeva l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al porto e alla detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare misure preventive sulla base di un giudizio prognostico di affidabilità: non è necessario provare un abuso effettivo, purché il convincimento circa il possibile uso improprio sia plausibile e motivato.
- La valutazione di affidabilità nell’uso delle armi può fondarsi su fatti o episodi che non siano necessariamente penalmente rilevanti, quando risultino idonei a corroborare un giudizio attuale di possibile uso improprio.
- La legittimità del provvedimento va valutata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione; documentazione o accertamenti sanitari successivi non possono, di per sé, rendere illegittima ex post la decisione.
- La revoca della licenza di porto d’armi può essere fondata sull’essere stato trovato in pubblico sotto l’effetto dell’alcol e su ulteriori elementi concernenti la condizione psicofisica, senza che occorra accertare una guida penalmente rilevante in stato di ebbrezza, se tale contestazione non costituisce il presupposto del provvedimento.
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