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Sentenza

Sentenza del 21/07/2023 n. 21939 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo al 2011 emesso a seguito di un processo-verbale di constatazione (PVC) conseguente ad accessi e verifiche della Agenzia delle Dogane presso depositi fiscali, per presunta immissione in libera pratica di merci provenienti da Croazia e Serbia erroneamente qualificate come merce comunitaria. Il ricorrente deduceva principalmente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; in cassazione ha dedotto altresì la nullità della sentenza d'appello per (i) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per tardività della notifica, (ii) mancata pronuncia su eccezioni pregiudiziali (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e (iii) violazione e falsa applicazione dell'art.12, comma 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) per aver derogato al contraddittorio per presunta urgenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'appello dell'Ufficio era stato notificato nei termini (prova valida mediante distinta di presentazione delle raccomandate con timbro datario dell'ufficio postale), (2) l'omessa pronuncia espressa sull'eccezione pregiudiziale è implicita nel rigetto della domanda del ricorrente quando la decisione sul merito comporta necessariamente il rigetto dell'eccezione, e (3) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto impositivo: è necessaria la 'prova di resistenza' (dimostrare che, se fosse stato rispettato il contraddittorio ex ante, l'atto amministrativo sarebbe potuto concludersi diversamente) e il contribuente non ha fornito tale prova. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e applicazione delle maggiorazioni contributive previste (DPR 115/2002, art.13).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38

    Riferita alla disciplina dei termini per l'impugnazione ed effetti della pubblicazione del provvedimento di primo grado; la Corte ha valutato la correttezza del computo dei termini e ha ritenuto valida la prova di notifica dell'appello mediante distinta di raccomandate timbrata dall'ufficio postale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di impugnazione in appello; il giudice di cassazione ha ritenuto che l'eccezione di aspecificità non rilevi quando la decisione di merito implica implicitamente il rigetto dell'eccezione pregiudiziale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 327

    Norma sul computo dei termini per l'impugnazione e sulla notifica: la Corte ha accolto il principio secondo cui l'elenco di trasmissione delle raccomandate con timbro dell'ufficio postale costituisce prova valida del perfezionamento della notifica nel termine.

  • Codice di Procedura Civile, art. 342

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la Corte ha ricordato che la decisione sul merito che comporta il rigetto delle pretese equivale a pronuncia implicita sull'eccezione pregiudiziale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4

    Fondamento dei motivi di cassazione dedotti dal ricorrente: la Corte ha esaminato e rigettato i vizi dedotti ai sensi di queste norme (violazione di legge e nullità della sentenza).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Previsione del contraddittorio endoprocedimentale e delle eccezioni in caso di urgenza: la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui la sola violazione non determina automaticamente annullamento; è necessaria la prova che la violazione abbia determinato l'adozione dell'atto in modo diverso (prova di resistenza).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sulle maggiorazioni del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Kamino C-129/13 e C-130/13; RQ C-831/18 P; altre)

    Richiamata la giurisprudenza UE che stabilisce il principio della prova di resistenza: la violazione del diritto alla difesa nell'ambito del procedimento amministrativo comporta annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra che, se il contraddittorio fosse stato rispettato, l'esito sarebbe stato diverso.

Massime di principio

  • Prova di notificazione per atti processuali: nelle controversie tributarie la distinta cumulativa di spedizione delle raccomandate con il timbro datario dell'ufficio postale è idonea a dimostrare la notifica nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c.; conservare e produrre tale distinta è essenziale per l'appellante che agisca tramite spedizione postale.
  • Omessa pronuncia su eccezione pregiudiziale: se il giudice decide sul merito in modo tale da escludere la fondatezza della domanda del ricorrente, si considera implicitamente pronunciato anche su eccezioni pregiudiziali; l'assenza di specifica argomentazione sulla eccezione non implica automaticamente nullità quando il rigetto della domanda la esclude.
  • Contraddittorio endoprocedimentale e principio di efficacia (giurisprudenza UE): la mera violazione del contraddittorio amministrativo non comporta sempre l'annullamento dell'atto impositivo; il contribuente deve dimostrare (prova di resistenza) che, se fosse stato rispettato il contraddittorio, l'atto sarebbe probabilmente risultato diverso. Senza tale prova, l'atto rimane valido.
  • Eccezioni di urgenza: la deroga al contraddittorio per esigenze di particolare urgenza necessita di fondati elementi di rilevanza e proporzionalità (es. ingente evasione, concreto pericolo di vanificare la riscossione); l'argomentazione dell'amministrazione e la valutazione giudiziale devono essere chiaramente documentate.
  • Costi e sanzioni processuali: la soccombenza in cassazione può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche l'applicazione di maggiorazioni del contributo unificato previste dalla normativa (DPR 115/2002), quindi valutare il rischio economico di un ricorso in cassazione.
  • Strategia probatoria in caso di vizio procedimentale: quando si deduce violazione del diritto di difesa conviene allegare e dimostrare specificamente in che modo e con quali elementi il mancato contraddittorio avrebbe potuto determinare un esito diverso (perizia, documenti mancanti, elementi decisivi che sarebbero stati prodotti).

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