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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10220/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il provvedimento impugnato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di evasione, cioè al dolo. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non si confrontava in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e si risolveva in una richiesta di nuovo giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già dato motivazione dettagliata e non manifestamente illogica sull'esclusione dell'art. 131-bis, valorizzando sia il precedente penale per evasione e un procedimento pendente per il medesimo delitto, sia la gravità concreta della condotta di allontanamento dall'abitazione. È stato inoltre osservato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata formulata solo genericamente in discussione orale in appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito, non manifestamente incongrua, evidenzi elementi ostativi quali precedenti specifici, pendenza di altro procedimento per lo stesso delitto e gravità concreta della condotta.

  • art. 385 c.p.

    Il ricorso riguarda il reato di evasione, contestato e scrutinato quanto al dolo e alla possibilità di applicare la causa di non punibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di censura per violazione di legge o vizio di motivazione, se il motivo non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali senza indicare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione adeguata che valorizzi precedenti per il medesimo reato, pendenze relative allo stesso illecito e la concreta gravità della condotta.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve risultare effettivamente dedotta e specificamente coltivata, non essendo sufficiente una mera sollecitazione generica in udienza.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sull'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può ridursi a una contestazione astratta del dolo.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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