Ordinanza n. 104/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti indicati in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del Comune di Avola indicati nel ricorso, non ulteriormente specificati
Esito
La controversia
Tre persone fisiche hanno proposto ricorso per l’annullamento di atti del Comune di Avola. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né la concreta materia sostanziale della controversia. Il giudice rileva il mancato deposito, da parte dell’amministrazione, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti presupposti, richiamati o ritenuti utili ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR dispone un incombente istruttorio a carico del Comune di Avola, ordinandogli di depositare entro il termine di legge, in vista dell’udienza di merito fissata per l’11 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto utile al giudizio. Il collegio precisa che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche in relazione all’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non viene definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La norma impone all’amministrazione il deposito degli atti rilevanti per la controversia entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti indicati dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La valutazione degli atti utili al giudizio deve comprendere anche quelli rilevanti per l’eventuale applicazione della disciplina sui vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- L’amministrazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., deve depositare non soltanto il provvedimento impugnato, ma anche gli atti e i documenti presupposti, quelli richiamati e ogni altro atto utile alla decisione della controversia.
- Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di deposito documentale, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi documento potenzialmente incidente sulla decisione, inclusi gli atti necessari a verificare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →