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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23866/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme dovute in relazione a due mutui concessi alla società debitrice e a un rapporto di conto corrente. I destinatari dell’ingiunzione hanno proposto opposizione deducendo, in sintesi, l’illegittima capitalizzazione degli interessi, l’usurarietà dei tassi applicati, l’incidenza delle commissioni di massimo scoperto e la nullità dei contratti di finanziamento per mancata indicazione del TAEG/ISC e del documento di sintesi, con riflessi anche sulle garanzie fideiussorie e ipotecarie. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione per genericità delle contestazioni e difetto di prova; la Corte d’appello, dopo consulenza tecnica contabile, ha confermato il rigetto escludendo il superamento del tasso soglia sia sui mutui sia sul conto corrente, ed escludendo altresì l’anatocismo in quanto la periodicità degli interessi attivi e passivi era la stessa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che gravasse sulla parte opposta la prova della pretesa monitoria e che gli estratti conto fossero stati prodotti tardivamente; 2) omesso esame e violazione delle norme sulla consulenza tecnica, lamentando la mancata estensione della CTU a ulteriori contestazioni (anatocismo, commissioni di massimo scoperto, valute); 3) violazione della disciplina antiusura, assumendo che ai fini del tasso soglia dovesse considerarsi anche la penale per estinzione anticipata; 4) violazione della disciplina bancaria e civilistica sulla validità dei contratti, per mancata indicazione del TAEG/ISC e del documento di sintesi, con nullità derivata anche delle garanzie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo di specificità sulla dedotta tardività dei documenti e perché diretto, in sostanza, a contestare apprezzamenti di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché non confrontato con la ratio decidendi sull’anatocismo, fondata sulla pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la penale per estinzione anticipata non può sommarsi agli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, poiché non è remunerazione del denaro nel corso del rapporto ma corrispettivo dello scioglimento anticipato; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e per la necessità di accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati anche alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 167 e 645 c.p.c. per la censura processuale sulla prova e sulla produzione documentale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'onere della parte opposta di provare il fondamento della domanda monitoria.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alla ripartizione degli oneri difensivi e probatori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare il preteso onere probatorio della parte opposta; la censura è stata però respinta/inammissibile perché non specifica e orientata al merito.

  • art. 198 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui, in sede di esame contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari anche prescindendo dall'allegazione delle parti, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio, dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio, senza accoglimento.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla CTU, ritenuto inammissibile perché mirante a sindacare il mancato esercizio di un potere discrezionale del giudice.

  • art. 644, comma 4, c.p.

    Richiamato in tema di usura bancaria, ma interpretato nel senso che la commissione/penale di estinzione anticipata non si somma agli interessi per il calcolo del tasso soglia.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per la pretesa nullità/usurarietà del rapporto; la Corte ha escluso il superamento del tasso soglia.

  • art. 117, comma 8, t.u.b.

    Richiamato per la dedotta nullità dei contratti di finanziamento per mancata indicazione del TAEG/ISC e del documento di sintesi; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di nullità dei contratti di finanziamento per asserite irregolarità formali.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato a sostegno della tesi di nullità contrattuale per difetto di elementi essenziali o di validità.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per estendere le conseguenze della pretesa nullità anche alle garanzie fideiussorie e ipotecarie.

  • delibera CICR del 4 marzo 2003

    Richiamata insieme all'art. 117, comma 8, t.u.b. in tema di trasparenza bancaria e indicazione del TAEG/ISC.

  • art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce tardività o inutilizzabilità di documenti deve indicare in modo specifico quando la produzione sia avvenuta e in quale fase processuale sia stata tempestivamente contestata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della fondatezza della pretesa creditoria, quando implica una diversa valutazione delle risultanze documentali o contabili, attiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente dedotta.
  • In sede di consulenza tecnica contabile il giudice e il consulente possono acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, nei limiti del contraddittorio, anche oltre le sole produzioni iniziali delle parti.
  • Una doglianza sulla mancata ammissione o estensione della CTU è inammissibile se si limita a sollecitare il riesercizio di un potere discrezionale del giudice senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
  • Ai fini dell'usura bancaria non è consentito sommare, nel calcolo del tasso soglia, la penale per estinzione anticipata al diverso costo degli interessi moratori, poiché la prima remunera lo scioglimento anticipato del rapporto e non l'effettiva utilizzazione del denaro.
  • La domanda di nullità del contratto bancario per mancata indicazione del TAEG/ISC o del documento di sintesi deve essere specifica e supportata da puntuali allegazioni sul fatto e sulla sua deduzione nei gradi di merito; in cassazione non sono ammesse censure generiche che richiedano nuovi accertamenti di fatto.
  • La doglianza di anatocismo non può essere accolta quando risulti pattuita la medesima periodicità degli interessi attivi e passivi, secondo quanto accertato dal giudice di merito sulla base della documentazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteAnatocismoUsura bancariaImputazione processualeConsulenza tecnica d'ufficio
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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