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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34844/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina sostenendo: (1) violazione di norme processuali (artt. 190, 191 e 493 c.p.p.) e vizio di motivazione per l'utilizzo di prove testimoniali assunte in un procedimento riunito (n. 5549/2017) senza richiesta del P.M. né provvedimento di ammissione, deducendo l'inutilizzabilità di tali prove; (2) violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizio di motivazione per il rigetto della domanda di riconoscimento del vincolo di continuazione tra il reato contestato e precedenti condanne, per la presunta esistenza di un unico disegno criminoso dato il ripetersi di condotte analoghe nell'ambito dell'attività professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che le prove fossero inutilizzabili: dagli atti risultava che i testimoni erano stati indicati e assunti nel procedimento riunito, che la difesa era presente alle escussioni e non aveva sollevato eccezioni (con controesame), sicché si è applicata la sanatoria ex art. 182 c.p.p.; inoltre l'ammissione di prove tempestivamente non indicate non comporta automaticamente inutilizzabilità se acquisite nel contraddittorio e secondo regole processuali (potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova). Sul secondo motivo la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte territoriale: il residuo reato ex art. 388 c.p. non rientrava nel medesimo disegno criminoso delle precedenti appropriazioni perché si trattava di una condotta eventuale e dipendente da un intervento esterno (provvedimento dell'autorità giudiziaria). Conseguentemente, il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.p.

    Norma sulla formazione del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha considerato irrilevante la presunta omissione nella presentazione di liste quando le prove sono state assunte in contraddittorio e senza eccezioni della difesa

  • art. 191 c.p.p.

    Riguarda l'acquisizione di atti nel fascicolo del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che il comportamento processuale della difesa (assenza di opposizione) possa equivarre a tacito consenso

  • art. 493 c.p.p.

    Norma collegata alla disciplina delle prove testimoniali; utilizzata nel contesto della censura sull'ammissione/assunzione dei testi

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamata implicitamente per distinguere tra nullità generali e inutilizzabilità; la Corte spiega che l'eventuale violazione attiene a nullità intermedie sanabili se la difesa non eccepisce

  • art. 182 c.p.p.

    Sanatoria delle nullità processuali per comportamento della parte: la mancata opposizione della difesa all'escussione dei testimoni ha prodotto la sanatoria delle censure sulla loro ammissione

  • art. 468 c.p.p.

    Disciplina delle liste di prova; la Corte rileva che l'omessa indicazione tempestiva non implica automaticamente l'inutilizzabilità delle prove se acquisite regolarmente nel contraddittorio

  • art. 507 c.p.p.

    Potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova; utilizzato per sostenere che l'ammissione di testi anche se intempestivamente indicati rientra nei poteri del giudice

  • art. 81 c.p.

    Disciplina del vincolo di continuazione: applicata restrittivamente, la Corte ha valutato che per riconoscere un disegno criminoso unico è necessario che la condotta impugnata fosse prevedibile e ricompresa nel disegno originario, cosa non verificata nel caso di reato dipendente da evento esterno

  • art. 388 c.p.

    Reato residuo contestato: la sua natura (atto eventuale determinato da provvedimento esterno) ha portato la Corte a escludere l'unicità del disegno criminoso con le precedenti appropriazioni

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile con profili di colpa; applicata per comminare euro 3.000

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. n.176/2020) e art.16 dl. 30/12/2021 n.228 (conv. L. n.15/2022)

    Richiamate le norme emergenziali/modificative procedurali applicate per l'esame del ricorso (contesto processuale e forme di esame adottate)

Massime di principio

  • Se le prove sono assunte in udienza in contraddittorio e la difesa non solleva eccezioni né si oppone, si realizza la sanatoria ex art. 182 c.p.p. e difficilmente potrà essere invocata in Cassazione l'inutilizzabilità delle stesse per mancata ammissione formale
  • L'omessa indicazione tempestiva di testimoni nelle liste di prova non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove se queste sono state acquisite regolarmente e nel contraddittorio; il giudice può anche assumere d'ufficio mezzi di prova
  • Per riconoscere il vincolo di continuazione (art. 81 c.p.) è necessario che le diverse fattispecie costituiscano l'attuazione di un medesimo disegno criminoso prevedibile dall'autore: condotte occasionali o dipendenti da eventi esterni (es. provvedimenti giudiziari) possono escludere l'unicità del disegno
  • Le censure puramente processuali debbono essere tempestivamente eccepite nel procedimento: l'assenza di opposizione in dibattimento indebolisce notevolmente i motivi di ricorso fondati su nullità o inutilizzabilità delle prove
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e, se emergono profili di colpa nella scelta dell'azione, anche di pagamento a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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