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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25799/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Livorno per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecito droghe). Il ricorrente deduce: (1) mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e inosservanza dell'art. 274 lett. c) c.p.p.; mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa (art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.), quali il fatto che non fosse il conducente del veicolo, la lieve entità del reato (art. 73 comma 5 T.U. Stup.) e i legami familiari e la situazione lavorativa della moglie; (2) omissione di valutazione sulla concreta possibilità che, con sentenza di merito, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.), essendo persona incensurata e per l'ipotesi attenuata contestata.

La decisione

Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la difesa ha depositato documenti attestanti la sostituzione della misura. Dagli atti risulta che il 6 marzo 2024 il Tribunale monocratico di Livorno ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Pertanto la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese o sanzioni, dato che l'interesse ad impugnare sussisteva al momento del deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che configura il concorso di persone nel reato contestato; usato per qualificare la fattispecie oggetto della misura cautelare.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stup.)

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità (comma 5) è stata richiamata dalle difese per chiedere un trattamento meno gravoso; la Corte non ha esaminato il merito della valutazione, ma la sopravvenuta sostituzione della misura ha reso inammissibile il ricorso.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione sulle esigenze cautelari. La doglianza era che la motivazione fosse insufficiente o contraddittoria nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.

    Invocato per sostenere che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi difensivi specifici forniti dall'indagato (circostanze personali e familiari).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di considerare la possibilità che la pena possa essere sospesa condizionalmente, elemento che potrebbe influire sulla scelta della misura cautelare; la Corte non ha affrontato tale questione nel merito in quanto il ricorso è divenuto inammissibile.

  • Principio di interesse all'impugnazione (giurisprudenza di legittimità)

    Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino

    La Corte richiama il consolidato principio secondo cui l’azione di impugnazione è consentita solo se sussiste ancora, al momento dell’esame, un interesse concreto derivante dalla lesione della sfera giuridica dell'impugnante; la sopravvenuta eliminazione della lesione (es. sostituzione della misura detentiva con misura meno gravosa) determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene sostituita con misura meno afflittiva prima della decisione sulla impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'interesse all'impugnazione deve esistere sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della sua definizione: la sua mera esistenza al deposito evita sanzioni per impugnazioni temerarie se poi viene meno.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve documentare e dimostrare che la decisione impugnata produce ancora un pregiudizio attuale e concreto (ad es. resta una misura detentiva o altri effetti invariati).
  • Le censure sulla insufficiente motivazione o sulla mancata valutazione di circostanze personali sono rilevanti sul piano del merito ma possono risultare vanificate se sopravvengono cambiamenti della situazione cautelare.
  • In fase di riesame/cassazione occorre monitorare tempestivamente le misure successive e depositare documenti aggiornati per dimostrare la perdurante rilevanza dell’impugnazione; in presenza di sostituzione con misura non detentiva è opportuno valutare la proponibilità di impugnazioni avverse o altre azioni difensive complementari.

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