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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12209/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina del "reato continuato" in sede esecutiva per l'unificazione di più sentenze di applicazione della pena (patteggiamenti) emesse dal GUP di Bari (2/9/2000, 9/4/2002, 4/12/2002). La domanda originaria del 16/05/2025 era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Siena (21/05/2025) come mera riproposizione; la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio (30/09/2025) ritenendo che la richiesta non fosse identica e trasmesso gli atti al giudice. In esito al rinvio il Tribunale ha nuovamente dichiarato inammissibile l'istanza, stavolta per manifesta infondatezza, ritenendo che la richiesta fosse stata formulata ex art. 671 c.p.p. anziché seguire la specifica procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. (richiesto accordo con il pubblico ministero sulla pena/sanzione per applicare la continuazione nei casi di sentenze di patteggiamento). Il ricorrente impugna per violazione di legge (artt. 623, 666, 666 comma 2, 671, 188 disp. att., art. 34 c.p.p.), vizio di motivazione e nullità per essere lo stesso giudice che aveva pronunciato il decreto annullato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: (1) la questione sostanziale è che, trattandosi di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti), il procedimento di unificazione/ex art. 81 c.p. doveva seguire la disciplina speciale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. (necessità di concordare con il pubblico ministero l'applicazione della disciplina della continuazione e la quantificazione della pena o della sanzione sostitutiva entro i limiti dell'art. 444 c.p.p.); (2) l'annullamento della Corte non ha modificato la regola materiale: dopo il rinvio il ricorrente avrebbe dovuto ottenere l'accordo del PM o comunque dar luogo alla procedura prevista dall'art. 188, non limitarsi a riproporre la precedente istanza per via dell'art. 671 c.p.p.; (3) l'asserita nullità del provvedimento per il fatto che lo stesso giudice aveva già deciso non sussiste: l'esistenza della causa di incompatibilità è motivo di astensione/ricusazione (art. 37 c.p.p.), non di nullità; (4) la declaratoria di manifestata infondatezza è corretta perché mancava il presupposto procedurale dell'art. 188 e gli elementi prodotti non bastavano a imporre la trattazione nel contraddittorio. Per questi motivi il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    «nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni... Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.»

    La Corte interpreta questa norma come la regola esclusiva per le sentenze di patteggiamento: bisogna concordare con il PM la pena/sanzione per ottenere l'applicazione della continuazione; il giudice dell'esecuzione non può sostituire questa procedura con quella prevista dall'art. 671 c.p.p.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Rilevata come procedura ordinaria per il riconoscimento della continuazione, ma non applicabile per le sentenze di applicazione della pena su richiesta quando opera la disciplina speciale dell'art. 188 disp. att.; il giudice dell'esecuzione non può usare art. 671 per esercitare poteri non attribuitigli rispetto allo schema dell'art. 188.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento al principio di unificazione delle pene (reato continuato) tra reati riconducibili a un disegno criminoso unitario; la rilevanza concreta implicava però l'individuazione della procedura applicabile (art. 188 per i patteggiamenti).

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Rilevato nel quadro delle doglianze sul contraddittorio: il ricorrente aveva invocato l'obbligo del giudice di esaminare i nuovi elementi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 comma 3, ma la Corte ha ritenuto che, in assenza del presupposto procedurale dell'art. 188 e dati gli elementi prodotti, non fosse dovuta la procedura contestuale invocata.

  • art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in tema di motivazione e violazione di legge; la Corte non ha ritenuto che il mancato rispetto di quanto richiesto dall'appellante integrasse la nullità dedotta.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che l'esistenza di una causa di incompatibilità/incarico precedente non rende nullo il provvedimento del giudice: è motivo di astensione/ricusazione, da esercitarsi tempestivamente con la procedura prevista.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per sostenere la nullità per lo stesso giudice che aveva già adottato il provvedimento annullato; la Corte ha escluso la nullità ritenendo applicabile la regola dell'astensione/ricusazione (art. 37).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti quantitativi della pena/sanzione che possono essere concordati nelle procedure di patteggiamento e, quindi, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 188 disp. att.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di rigetto del ricorso (esecuzione dei provvedimenti conseguenti).

Massime di principio

  • Se le decisioni da unificare derivano da patteggiamenti (sentenze di applicazione della pena su richiesta), la procedura da seguire in sede esecutiva è quella dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: il ricorrente deve concordare con il pubblico ministero la pena o la sanzione sostitutiva per ottenere l'applicazione della continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può aggirare la disciplina speciale delle sentenze concordate invocando direttamente l'art. 671 c.p.p.; se il legislatore ha previsto una procedura speciale (art. 188), essa prevale.
  • Se il pubblico ministero non concorda, l'art. 188 consente comunque al giudice di accogliere la richiesta se reputa "ingiustificato" il disaccordo: quindi il disaccordo non determina automaticamente il rifiuto della richiesta, ma impone un esame istruttorio conforme alla disciplina speciale.
  • La mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata, senza aver attivato i passaggi previsti dalla normativa speciale (es. accordo o confronto con il PM), può essere dichiarata manifestamente infondata e dunque inammissibile de plano.
  • La presenza dello stesso giudice che ha già adottato un provvedimento annullato non determina di per sé la nullità del nuovo provvedimento: l'interessato deve tempestivamente proporre astensione o ricusazione (art. 37 c.p.p.), non una eccezione di nullità.
  • Quando la Corte di cassazione annulla e rinvia, bisogna osservare gli effetti sostanziali della normativa di settore indicata dalla Cassazione: il rinvio non legittima la riproposizione formale di una domanda senza l'osservanza della procedura sostanziale prevista per il caso concreto.

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