Ordinanza n. 842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00005/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento disposto per la candidatura alle elezioni amministrative, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato, aveva impugnato dinanzi al TAR per la Liguria il provvedimento del 6 ottobre 2025 con cui l'Amministrazione lo aveva trasferito presso un diverso Commissariato di pubblica sicurezza. Il trasferimento era stato disposto perché egli si era candidato, senza risultare eletto, alle elezioni del 25 e 26 maggio 2025 per il rinnovo del Consiglio dei Municipi 6 e 7 di Genova, in applicazione dell'art. 53, comma 1, d.P.R. n. 335/1982, che vieta al personale interessato di prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è candidato. Il TAR aveva respinto la domanda cautelare ritenendo, in sede di sommaria cognizione, apparentemente infondate le censure di merito. L'interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a.; dal testo non sono specificamente determinabili i singoli motivi di illegittimità dedotti contro il trasferimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato, nella sostanza, il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che non fosse configurabile un pregiudizio grave e irreparabile, requisito necessario per la sospensione cautelare, poiché l'appellante aveva allegato esclusivamente la perdita di retribuzioni, peraltro accessorie. Tale pregiudizio è stato qualificato come meramente economico e, quindi, astrattamente suscettibile di integrale ristoro. La decisione è resa con salvezza degli ulteriori approfondimenti propri della fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato
La norma è indicata quale base giuridica del trasferimento del dipendente di polizia candidato alle elezioni amministrative.
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per accogliere l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento richiede la sussistenza di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità, oltre agli altri presupposti della tutela cautelare.
- La mera perdita di emolumenti, anche accessori, integra di regola un danno patrimoniale e non dimostra, di per sé, la gravità e irreparabilità del pregiudizio cautelare, quando il danno sia suscettibile di ristoro economico.
- La verifica compiuta in sede cautelare ha carattere sommario e non preclude gli ulteriori approfondimenti delle censure di merito nella fase di cognizione piena.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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