Ordinanza n. 45/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione n. 1831 del 3.12.2025 con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale da effettuarsi in situazioni di emergenza, lungo le strade di competenza del Comune di Brindisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e bonifica ambientale dopo incidenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune di Brindisi ha aggiudicato in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale in situazioni di emergenza. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il giudice ha esaminato il periculum in mora e ha rilevato che il servizio era già stato affidato in via d’urgenza all’impresa aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico alla continuità del servizio, anche in considerazione della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 120 c.p.a. Il giudice ha inoltre disposto un’istruttoria, ordinando al Comune di Brindisi, non costituito, di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione dettagliata e documentata sui fatti di causa. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 13 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza di sospensione è stata respinta.
art. 120 c.p.a.
Rileva per il rito relativo alle controversie in materia di contratti pubblici e ha giustificato la sollecita fissazione della trattazione del merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una controversia sull’aggiudicazione di un contratto o di una concessione pubblica, quando il servizio sia già stato affidato in via d’urgenza, il giudice può ritenere prevalente l’interesse pubblico alla continuità del servizio e respingere la domanda di sospensione.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre al rigetto della sospensione quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito riduca il rischio derivante dalla prosecuzione dell’affidamento.
- Il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione di una relazione dettagliata e documentata dall’amministrazione, anche se non costituita in giudizio, quando tale adempimento sia ritenuto necessario ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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