Cassazione Penale, Sentenza n. 18102/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975 (condanna a ammenda di euro 3.000, con sospensione condizionale), con censura principale relativa all'insufficienza della motivazione nel rigetto della non punibilità ex art. 131-bis c.p., in quanto il Tribunale avrebbe confuso la mera esistenza di un precedente penale con un impedimento automatico al riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione (essendo la sentenza di ammenda inappellabile), ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 c.p.p., che il reato si è estinto per prescrizione (termine quinquennale decorrente dal 28/11/2015) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha però confermato la confisca obbligatoria disposta in sede di merito e la conseguente distruzione di quanto sottoposto a sequestro. Non è stato pronunciato proscioglimento nel merito.
Norme richiamate
art. 4, legge n. 110 del 1975
Il reato contestato è stato qualificato ai sensi di questa norma; la condanna in primo grado è basata su tale disposizione. La Corte di cassazione non ha riesaminato il merito della responsabilità, limitandosi a constatare l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 131-bis c.p.
La doglianza riguardava il rigetto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che il Tribunale ha motivato in modo insufficiente il diniego, avendo fatto riferimento solo all'esistenza di un precedente penale, che di per sé non esclude automaticamente il beneficio. Tuttavia, la questione non è stata risolta nel merito perché il reato è risultato estinto per prescrizione.
art. 129, comma 1 c.p.p.
La Corte ha agito di ufficio rilevando l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi di questa norma che legittima il giudice a constatare d'ufficio fatti rilevanti per l'estinzione del reato (es. prescrizione). Ciò ha portato all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato anche se persistono questioni non decise nel merito.
- La constatazione della prescrizione può essere fatta d'ufficio dal giudice di cassazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; l'interesse del ricorrente a ottenere il proscioglimento può essere precluso quando non sussistono elementi per il proscioglimento nel merito.
- La confisca obbligatoria disposta in sede di merito può rimanere efficace anche se la sentenza penale è annullata per prescrizione; in tali casi gli effetti patrimoniali (confisca, distruzione) possono essere mantenuti.
- La mera esistenza di un precedente penale non è di per sé ostativa al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): il giudice deve motivare compiutamente il diniego valutando complessivamente la personalità dell'imputato, le circostanze del fatto e il concreto disvalore sociale dell'azione.
- Quando la sentenza di primo grado infligge solo l'ammenda e risulta formalmente inappellabile, l'impugnazione si sostanzia normalmente in un ricorso per cassazione; è importante calibrare la strategia difensiva tenendo conto della diversa natura e portata del controllo di legittimità rispetto al giudizio di merito.
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