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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5003/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Battistini per il tentativo di importazione di sostanza stupefacente (capo 5 dell'imputazione). Il ricorrente deduce: 1) mancata univocità e idoneità degli atti a integrare il tentativo (si sarebbe trattato di mere intenzioni e di un impulso al rimessaggio non concretizzato per carenza di fondi); 2) errata individuazione del momento consumativo del reato, con anticipazione della punibilità prima della conclusione delle trattative per l'acquisto della droga; 3) illogicità nella ricostruzione del ruolo di Battistini e omessa valutazione della desistenza volontaria (l'inadempimento al versamento dei fondi sarebbe stata desistenza attiva) nonché contestazione delle esigenze cautelari a distanza di tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui dalle intercettazioni (in particolare conversazioni del 4 febbraio 2019 e del 5 maggio 2019) risultava già definito, almeno in massima, l'accordo per l'importazione di 500 kg di cocaina e il ruolo di Battistini (finanziatore e responsabile dello sbarco). Ha ritenuto che le attività compiute fossero idonee e univoche a realizzare il delitto e che la mancata consumazione derivesse da ostacoli esterni (difficoltà tecniche e reperimento pezzi), escludendo la desistenza volontaria. Ha considerato le esigenze cautelari sussistenti per il pericolo di reiterazione e i collegamenti dell'indagato con ambienti criminali; pertanto la misura degli arresti domiciliari è stata confermata. Il dispositivo del provvedimento è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (testo della sentenza fornito si interrompe, ma risulta il rigetto con conseguenze economiche).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La Corte richiama il principio che il tentativo si configura quando non sono ancora incontrate le volontà per la conclusione dell'illecito; tuttavia l'accordo già raggiunto sulle condizioni essenziali può collocare la condotta nella fase del tentativo punibile. Si valuta la soglia consumativa alla luce dell'univocità e dell'idoneità degli atti posti in essere.

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (illeciti in materia di stupefacenti)

    La norma incrimina l'importazione di sostanze stupefacenti; la Corte ritiene che la mera organizzazione e l'accordo, con quantità e modalità delineate, possano integrare la base per il tentativo di importazione ai fini della punibilità.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (applicazione delle norme penali in materia di stupefacenti)

    Richiamata unitamente ad art. 73 per l'inquadramento dell'illecito e la relativa capacità offensiva della condotta preparatoria/di tentativo; la Corte utilizza le norme per definire momento consumativo e soglia di punibilità.

Massime di principio

  • Quando dalle intercettazioni o dalle prove emergono elementi che delineano in modo chiaro quantità, modalità di trasporto e ruoli (anche se l'operazione non è giunta a compimento), può ritenersi raggiunta la soglia del tentativo punibile: l'accordo di massima sulle condizioni essenziali è determinante.
  • La distinzione tra atti meramente preparatori e atti idonei e univoci verso la realizzazione del reato si valuta sulla base dell'idoneità concreta della condotta ad arrecare il risultato delittuoso e sulla compattezza dell'organizzazione evidenziata dalle prove.
  • La desistenza volontaria esclude la punibilità solo se la rinuncia al proseguimento del reato è frutto di una scelta libera e volontaria, non determinata da ostacoli esterni (difficoltà tecniche, mancanza di fondi, interventi esterni). La semplice mancata contribuzione economica può non essere sufficiente a configurare desistenza se il soggetto manifesta interesse a proseguire.
  • Le misure cautelari personali sono legittime quando sussiste una ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza e concrete esigenze di cautela (pericolo di reiterazione, collegamenti con contesti criminali); la valutazione del giudice del merito sulle esigenze cautelari ha ampia discrezionalità e la Cassazione sindaca solo la logicità e la congruenza della motivazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: la Corte verifica la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione del giudice del merito, senza procedere a piena revisione delle valutazioni probatorie.

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