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Sentenza

Sentenza n. 8594/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1436 del 06.06.2024 notificato il 16/07/2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, rilevando che la dichiarazione era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, in conformità alle formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia è stata pertanto ritenuta idonea a determinare l'estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale prot. 1436 del 6 giugno 2024, notificato il 16 luglio 2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 9 aprile 2026 e notificata alle altre parti, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso e vi ha rinunciato. Il Ministero, costituito in giudizio, non si è opposto alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti processuali, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; il rispetto di tale formalità consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, in assenza di opposizione della parte resistente, integra le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito in rito del processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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