Cassazione Civile, Ordinanza n. 16649/2025 del 21/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento per responsabilità professionale proposta davanti al giudice di pace nei confronti di un avvocato, rimasto contumace in primo grado e condannato al pagamento di euro 5.000 oltre accessori e spese. In appello, il convenuto ha sostenuto di non aver avuto conoscenza del giudizio perché la notificazione dell’atto introduttivo sarebbe stata nulla o addirittura giuridicamente inesistente: in particolare ha dedotto irregolarità nella sequenza ex art. 140 c.p.c., mancata corretta ricerca del destinatario, incertezza sull’invio della raccomandata informativa, mancato rinvenimento dell’avviso sulla porta e circostanze idonee a escludere la validità della notifica. Ha inoltre contestato la notificazione della sentenza di primo grado, affermando che la sua mancata valida notificazione gli avrebbe consentito l’appello tardivo ex art. 327, secondo comma, c.p.c. Il Tribunale ha respinto l’appello ritenendo validamente notificato l’atto introduttivo e irrilevante la censura sulla sentenza; in Cassazione il ricorrente ha riproposto tre motivi: violazione dell’art. 327 c.p.c. per non avere il giudice d’appello accertato l’inesistenza della notifica della sentenza e per aver qualificato come nullità, e non inesistenza, i vizi della notifica della citazione; violazione dell’art. 115 c.p.c. per la valutazione delle prove sulla mancata ricezione della corrispondenza e sulla non corrispondenza dell’indirizzo; violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 327, secondo comma, e 292, quarto comma, c.p.c., oltre omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla notificazione della sentenza e alla possibilità di impugnazione tardiva. La Corte ha ritenuto che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., le doglianze mirassero in realtà a un riesame del materiale probatorio già apprezzato nel merito, e che non fosse stata dimostrata la nullità/inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo; conseguentemente ha escluso la contumacia involontaria e ha reputato irrilevante l’esame delle censure sulla notificazione della sentenza, essendo decorso il termine ordinario di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alla notificazione dell’atto di citazione, osservando che la qualificazione del vizio in termini di inesistenza non era decisiva in assenza di prova del vizio stesso e che il ricorso sollecitava un inammissibile riesame del merito probatorio. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla notificazione della sentenza di primo grado, perché, essendo stata confermata la validità della notificazione introduttiva, il ricorrente non poteva essere considerato contumace involontario e non poteva avvalersi del termine lungo di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare non opera per il contumace involontario solo se questi prova la nullità della citazione o della sua notificazione e la conseguente ignoranza del processo; se la notificazione introduttiva è ritenuta valida, resta applicabile il termine ordinario/semestre e le censure sulla notifica della sentenza diventano irrilevanti.
art. 140 c.p.c.
La notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. richiede che deposito in casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa siano documentalmente risultanti; la mancata ricezione della raccomandata può essere contestata con prova ordinaria, ma il ricorrente deve comunque dimostrare il vizio dedotto.
art. 148 c.p.c.
La relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario fa fede privilegiata, fino a querela di falso, per i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza; tale fede non si estende all’attività materiale del servizio postale, come l’effettiva consegna della raccomandata informativa.
art. 115 c.p.c.
In cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non dedotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola di giudizio; non è utilizzabile per contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 292 c.p.c.
La notificazione della sentenza al contumace è rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma nel caso deciso l’esame della censura è stato assorbito dal rigetto della doglianza sulla notificazione dell’atto introduttivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti formali della notificazione e alla dedotta inesistenza del procedimento notificatorio, senza che la Corte abbia accolto la censura.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e non indicavano un vero fatto storico decisivo omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, secondo il meccanismo previsto per il rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’appello tardivo del contumace involontario, il ricorrente deve provare sia il vizio oggettivo della citazione o della sua notificazione sia il nesso causale tra quel vizio e la mancata conoscenza del processo; solo nell’ipotesi di inesistenza della notificazione opera una presunzione di ignoranza del giudizio.
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo in casi eccezionali, quando manchi del tutto l’atto o siano assenti gli elementi minimi strutturali della sequenza notificatoria; la mera irregolarità, o anche la mancanza di un perfetto collegamento tra luogo di notifica e destinatario, ricade di regola nella nullità.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. la relata dell’ufficiale giudiziario fa piena prova dei fatti da lui compiuti o attestati, ma la prova dell’effettivo recapito o mancato recapito della raccomandata informativa, dipendendo dal servizio postale, può essere fornita con mezzi ordinari.
- In cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove: è denunciabile solo l’uso di prove non introdotte dalle parti o la deroga espressa alla regola di giudizio, non il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Se la notificazione dell’atto introduttivo è ritenuta valida e il convenuto non è contumace involontario, le censure sulla notificazione della sentenza di primo grado non incidono sulla tempestività dell’impugnazione e restano irrilevanti.
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