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Sentenza

Sentenza n. 2339/2026 - Napoli, Sezione 2

per la restituzione degli oneri versati in sede di rilascio di quattro concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della legge 724 del 1994 oggetto di disapplicazione in sede di esecuzione penale.

Giustizia amministrativa202305138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di restituzione dell'oblazione e degli oneri concessori versati per quattro concessioni edilizie in sanatoria, oggetto di disapplicazione in sede di esecuzione penale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la restituzione dell'oblazione e degli oneri concessori versati in relazione a quattro domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994, accolte dal Comune di Quarto mediante il rilascio dei relativi titoli in sanatoria. Tali titoli sono stati successivamente disapplicati dal giudice penale, che li ha ritenuti illegittimi e non ostativi all'esecuzione dell'ordine di demolizione pronunciato nei confronti dei danti causa dei ricorrenti. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, qualificato come impugnazione del silenzio su un'istanza di rimborso, per mancata prova dell'inoltro della domanda di rimborso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice ha distinto tra le controversie relative all'esercizio di poteri autoritativi in materia di oblazione e quelle aventi a oggetto la mera restituzione di somme quando il procedimento amministrativo sia esaurito. Nel caso concreto, il Comune aveva già esercitato e consumato il proprio potere autoritativo mediante il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria; la pretesa restitutoria dei ricorrenti, conseguente alla disapplicazione dei titoli in sede penale, riguarda quindi un diritto soggettivo e non si contrappone a residui poteri dell'amministrazione. La domanda è stata qualificata, più precisamente, come azione di arricchimento ingiustificato, anziché come mera ripetizione di indebito. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 11, l. 47/1985

    ogni controversia relativa all’oblazione

    La previsione di giurisdizione esclusiva in materia di oblazione non comprende le controversie meramente patrimoniali nelle quali l'amministrazione, esaurito il procedimento di sanatoria, non esercita più poteri autoritativi.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa richiede che la pubblica amministrazione abbia agito quale autorità; non sono sufficienti la mera partecipazione dell'amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti processuali nei modi e nei termini previsti dalla norma sulla translatio iudicii.

  • art. 34, comma 1, d.lgs. 80/1998

    La devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa delle controversie in materia urbanistica ed edilizia deve essere interpretata conformemente ai limiti costituzionali e non copre controversie prive di esercizio di poteri autoritativi.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di oblazione non comprende la controversia avente a oggetto la restituzione di somme versate quando il procedimento di condono sia esaurito e l'amministrazione non disponga più di alcun potere autoritativo sui tempi e sulle modalità del pagamento.
  • La mera partecipazione di una pubblica amministrazione al giudizio e il generico coinvolgimento di un interesse pubblico non sono sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa esclusiva; è necessario che la controversia si ricolleghi all'esercizio di poteri autoritativi.
  • Quando il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato e la relativa efficacia sia stata successivamente disconosciuta o il titolo sia stato disapplicato in sede penale, la pretesa restitutoria delle somme versate, in assenza di residui poteri amministrativi, ha natura di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione ordinaria.
  • La controversia relativa alla restituzione di somme versate per un titolo edilizio in sanatoria può essere qualificata come azione di arricchimento ingiustificato quando la richiesta restitutoria derivi dalla disapplicazione del titolo effettivamente rilasciato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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