Cassazione Penale, Sentenza n. 24730/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I.P. ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna del Tribunale di Monza. Il motivo centrale riguarda la mancata traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'effetto della mancata traduzione fosse la mera inefficacia della pronuncia e che l'unico rimedio esperibile fosse la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; avendo l'appello proposto chiesto la nullità della sentenza per omessa traduzione, la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile e aveva disposto l'esecuzione della sentenza. Il ricorso per cassazione ha censurato la declaratoria di inammissibilità e la disposizione di esecutività, sostenendo che l'atto di appello era tempestivo e poteva essere esaminato o, comunque, riqualificato dal giudice d'appello (ad esempio come richiesta di inefficacia o convertito in istanza di restituzione del termine) e che la Corte d'appello doveva disporre la traduzione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello di Milano e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha inoltre revocato la dichiarazione di esecutività della sentenza di primo grado e disposto la comunicazione al Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p. La Corte ha chiarito che l'appello proposto da I.P. era ammissibile quanto ai requisiti formali e che, di fronte a una domanda di nullità basata sulla mancata traduzione, il giudice d'appello doveva o riqualificare il petitum come richiesta di inefficacia (disponendo comunque la traduzione) o convertire l'appello in istanza di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p., sempre disponendo la traduzione; inoltre la Corte ha affermato che la mancata traduzione non integra nullità ma determina l'inefficacia e lo slittamento del termine d'impugnazione a favore dell'imputato alloglotta, senza imporre al medesimo un onere di tempestiva istanza di restituzione che ne produca effetti preclusivi.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
articolo riferito al reato per cui I.P. è stato condannato; citato come fatto-reato senza ulteriori questioni interpretative nella decisione
art. 175 cod. proc. pen.
norma sul rimedio della restituzione nel termine; la Corte indica che l'istanza di restituzione può essere invocata ma che il giudice d'appello, di fronte a un appello tempestivo ma mal formulato, doveva anche poter convertire l'atto in richiesta di restituzione o riqualificare il petitum
art. 581 cod. proc. pen.
disciplina degli elementi essenziali dell'impugnazione; la Corte rileva che l'appello di I.P. non difettava dei requisiti indicati e che quindi non poteva essere dichiarato inammissibile per le ragioni indicate
art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
"l'appello è inammissibile (....) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586 cod. proc. pen"
norma richiamata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità; la Cassazione spiega che l'invocata disposizione non giustificava la declaratoria perché gli specifici vizi indicati dall'art. 581 non ricorrevano
art. 586 cod. proc. pen.
citato ma ritenuto non applicabile al caso (riguarda impugnazioni di ordinanze rese in dibattimento)
art. 592 cod. proc. pen.
richiamato per le spese processuali relative all'appello inammissibile, ma non decisivo sulla questione di diritto sostanziale
art. 582 cod. proc. pen.
citato tra le disposizioni la cui inosservanza può determinare inammissibilità, ma la Cassazione afferma che non risultano applicabili al caso concreto
art. 581 (testo anteriore al d.lgs. n.150/2022) cod. proc. pen.
la Corte precisa che l'inammissibilità è stata motivata dalla presunta inosservanza di questa norma nel testo antecedente alle modifiche, ma la Cassazione ritiene che l'appello possedesse i requisiti richiesti
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
principio di conservazione degli atti impugnatori: la Corte richiama la possibilità di conservare effetti di atti qualificati come impugnazioni e ne utilizza la logica per giustificare la conversione/riqualificazione dell'appello
art. 420-bis cod. proc. pen.
citato nel confronto giurisprudenziale (situazione diversa: assenza dichiarata) per spiegare limiti di riqualificazione di istanze non qualificate come impugnazioni
art. 626 cod. proc. pen.
norma richiamata relativamente alla comunicazione al Procuratore Generale in sede in caso di annullamento di provvedimento che dispone esecutività; la Cassazione ordina la comunicazione alla cancelleria
Massime di principio
- La mancata traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta non costituisce in linea di principio una nullità della pronuncia, ma determina l'inefficacia della sentenza nei confronti dell'imputato fino a quando non gli sia stata resa disponibile la traduzione; i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la traduzione è stata effettivamente messa a disposizione.
- Un appello tempestivo e formalmente corretto non deve essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che il petitum è formulato come nullità quando, in realtà, il vizio dà luogo a inefficacia: il giudice d'appello deve poter riqualificare l'atto (ad esempio come richiesta di inefficacia) o, se opportuno, convertirlo in istanza di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p., sempre adottando misure idonee (anche la traduzione) a garantire il diritto di difesa.
- Non può essere imposto un onere processuale eccessivo all'imputato alloglotta (ad es. il dovere di proporre preventivamente e tempestivamente una specifica domanda di restituzione) quando la sentenza non gli è stata tradotta: ciò rischierebbe di produrre effetti preclusivi incompatibili con la tutela costituzionale del diritto di difesa.
- Il giudice d'appello, di fronte a domande di impugnazione che evidentemente mirano a garantire la conoscenza della motivazione (anche se mal formulate), deve privilegiare soluzioni che conservino l'esame del gravame e l'effettiva possibilità di esercitare i rimedi, anziché applicare formali declaratorie di inammissibilità che consolidano una violazione del diritto di difesa.
- In caso di mancata traduzione è procedimentalmente corretto sospendere o revocare l'esecutività della sentenza fino a che non sia stata garantita la traduzione e la possibilità per l'imputato di esercitare le impugnazioni a lui spettanti.
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