Cassazione Civile, Ordinanza n. 22997/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una persona fisica per il pagamento di una somma di denaro. Il destinatario del decreto propone opposizione e il Tribunale accoglie l'opposizione, compensando le spese e rigettando la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In appello, viene riformata solo la statuizione sulle spese, poste a carico dell'originaria creditrice, mentre viene confermato il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. Il soccombente in cassazione propone tre motivi: 1) omessa pronuncia, per non avere la Corte d'appello condannato la società resistente, che si era costituita solo per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, senza essere stata – secondo il ricorrente – validamente evocata come parte; 2) falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e delle norme sulla responsabilità aggravata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili documenti nuovi, formatisi dopo il primo grado e rilevanti per provare il danno da lite temeraria; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la controparte aveva insistito nel chiedere il pagamento nonostante l'asserita falsità della firma sul documento posto a base del decreto ingiuntivo, circostanza emersa con CTU.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non trascrive né indica con precisione la domanda che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare, né chiarisce adeguatamente la posizione processuale della società controricorrente e la correlazione tra l'asserita mancata pronuncia e la legittimazione passiva. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li respinge: la decisione impugnata aveva già motivato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. sia per l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c., sia per l'assenza di prova della mancanza di diligenza della banca/creditore nell'azione monitoria. La Cassazione rileva inoltre che le censure si fondano su documenti non trascritti nel ricorso e quindi inammissibili ex art. 366, n. 6, c.p.c. Sotto il profilo sostanziale, viene ribadito che per la condanna ex art. 96 c.p.c. non basta la mera infondatezza della pretesa, occorrendo mala fede o colpa grave, non desumibili nel caso di specie dal solo accertamento, intervenuto in CTU, della non autenticità della sottoscrizione. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente; non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, della pretesa azionata.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e il ricorso per cassazione ne riporti puntualmente il contenuto, consentendo la verifica della ritualità, tempestività e decisività della questione.
art. 345, comma 3, c.p.c.
In appello non sono ammissibili nuove produzioni documentali se non nei limiti consentiti dalla norma; la Corte conferma l'inammissibilità dei documenti prodotti per sostenere la domanda ex art. 96 c.p.c.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente li richiama soltanto, senza trascriverli o specificarne adeguatamente contenuto, data e collocazione processuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Con il rigetto del ricorso viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda asseritamente non esaminata sia stata formulata in modo chiaro, specifico e documentalmente localizzabile negli atti di merito, dovendo il ricorso per cassazione riprodurre puntualmente il contenuto dell'istanza e non limitarvisi con formule generiche.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la dimostrazione della mala fede o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio; l'erroneità della pretesa o la sua successiva smentita in giudizio non bastano, da sole, a integrare il presupposto della condanna.
- In cassazione, le doglianze che dipendono da documenti o atti di causa sono inammissibili se tali atti non sono trascritti o adeguatamente specificati nel ricorso, non essendo sufficiente un mero richiamo sintetico.
- L'accertamento, nel corso del giudizio, della non genuinità di un documento posto a base di una domanda monitoria non consente automaticamente di qualificare come temeraria l'azione del creditore, se non risulta che egli conoscesse o dovesse conoscere la falsità al momento della proposizione della domanda.
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