Sentenza del 11/03/2016 n. 4773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un processo verbale della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società ricavi non contabilizzati, risultanti da bollettari contenenti annotazioni analitiche di vendite non fatturate, determinando un maggior reddito d'impresa di 406.713,18 euro ai fini IRPEG e IRAP per il 1999. La società sosteneva che, nel calcolo del maggior reddito, dovessero essere dedotti i costi di acquisto delle merci corrispondenti ai ricavi accertati e chiedeva, in subordine, una quantificazione forfetaria dei costi pari almeno all'87% dei ricavi. In Cassazione denunciava violazione delle norme sulla determinazione del reddito e sulle deduzioni dei costi, violazione del divieto di nuove domande in appello e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione nei procedimenti tributari spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha inoltre dichiarato inammissibili e quindi rigettato tutti i motivi contro l'Agenzia delle Entrate, ritenendoli confusi, privi di autonomia e non autosufficienti: la società non aveva trascritto adeguatamente le richieste formulate in appello né l'avviso di accertamento. La Corte ha anche precisato che i costi non contabilizzati non possono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice, ma devono essere provati dal contribuente quanto a effettiva esistenza, ammontare e inerenza, mediante elementi certi e precisi. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.520 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75, 83, 85 e 109
La determinazione del reddito d'impresa deve considerare ricavi e componenti negativi deducibili. I costi, anche se non risultanti dalla contabilità, possono essere dedotti solo se il contribuente ne dimostra l'effettiva esistenza, l'ammontare e l'inerenza con elementi certi e precisi.
D.P.R. n. 695 del 1996, art. 5
L'abrogazione della precedente preclusione alla deduzione dei costi non registrati ha ampliato i mezzi di prova utilizzabili dal contribuente, ma non ha imposto al giudice di riconoscere automaticamente tali costi né di determinarli d'ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande nuove. La richiesta di riconoscimento dei costi formulata per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile se integra una nuova domanda e non una semplice difesa.
Codice di procedura civile, art. 345
In appello non sono ammesse nuove domande, salvo le eccezioni previste dalla legge; la norma è stata richiamata insieme all'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La ricorrente ha denunciato violazione di legge e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità, confusione e carenza di autosufficienza.
D.Lgs. n. 546 del 1992 e disciplina sull'Agenzia delle Entrate
Dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2001, essa è l'unico soggetto legittimato nei giudizi relativi ai rapporti tributari di sua competenza; il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente parte legittimata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accerta ricavi non contabilizzati sulla base di documentazione extracontabile analitica e coerente, il contribuente deve contestare puntualmente la ricostruzione e fornire prove concrete contrarie.
- La deduzione dei costi collegati ai ricavi accertati non è automatica: il contribuente deve provare effettiva esistenza, importo e inerenza dei costi con elementi certi e precisi.
- Il giudice tributario non è tenuto a determinare d'ufficio una percentuale forfetaria di costi, soprattutto in assenza di indicazioni documentate e di criteri verificabili.
- Le richieste relative al riconoscimento o alla quantificazione dei costi devono essere formulate tempestivamente e in modo chiaro già nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: occorre riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare la censura, inclusi i contenuti dell'avviso di accertamento e delle richieste formulate nei precedenti gradi.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, l'impugnazione proposta anche contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze rischia di essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
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