Cassazione Civile, Ordinanza n. 21541/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative agli anni 1999 e 2003. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della società di riscossione, ritenendo sanata la nullità della notifica della cartella per raggiungimento dello scopo e riconoscendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo. Tuttavia, nel regolare le spese, la CTR aveva liquidato complessivamente euro 330,00 oltre accessori, senza esplicitare la motivazione della riduzione rispetto ai parametri tariffari e senza chiarire la sorte delle spese del primo grado. La società ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri tariffari, per aver liquidato spese non coerenti con i valori minimi e massimi applicabili in relazione al valore della controversia e alle fasi di giudizio; 2) vizio di motivazione per la mancata indicazione del trattamento delle spese del primo grado e per l'assenza di chiarimenti sul fatto che la somma liquidata le includesse oppure le compensasse.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la sentenza impugnata aveva proceduto a una liquidazione globale e ridotta dei compensi, senza motivare lo scostamento dalla forbice tariffaria e senza alcuna statuizione comprensibile sulle spese del primo grado. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese di primo e secondo grado, motivando l'eventuale scostamento dai parametri, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato quale norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese di lite, da applicare nel rispetto dei parametri tariffari e con adeguata liquidazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge in materia di spese
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per vizio di motivazione sulla regolazione delle spese
art. 148 c.p.c.
richiamato solo come norma rispetto alla quale il contribuente aveva eccepito la carenza di relata di notificazione
art. 156 c.p.c.
richiamato per la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo
D.M. 08/04/2004
richiamato come tariffa forense invocata ai fini della liquidazione delle spese
D.M. 20/07/2012, n. 140
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi; la Corte ribadisce che lo scostamento ulteriore dai valori della tabella richiede motivazione controllabile
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese di lite secondo il D.M. n. 140 del 2012, il giudice può esercitare discrezionalità entro i valori minimi e massimi della tabella; tale scelta, di regola, non è sindacabile in cassazione se resta all'interno della forbice tariffaria.
- Se il giudice intende diminuire o aumentare ulteriormente i compensi rispetto ai parametri tabellari, deve fornire una motivazione specifica e controllabile, idonea a spiegare sia le ragioni dello scostamento sia la misura dello scostamento stesso.
- La sentenza che liquidi le spese in modo globale, senza chiarire la ripartizione tra i gradi di giudizio e senza indicare se le spese del primo grado siano state liquidate o compensate, è viziata per difetto di motivazione.
- La regolazione delle spese processuali deve consentire alle parti e al giudice di legittimità di verificare la coerenza della liquidazione con i parametri applicabili e con il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2021 del 27/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →