Cassazione Civile, Ordinanza n. 34092/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IRAP, IRES e IVA nei confronti di una società e aveva emesso avvisi anche nei confronti dei soci, contestando un maggior reddito di partecipazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, riformando la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 61, 96 e 170 del D.P.R. n. 917/1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la riportabilità, in capo alla società trasformata, dell’eccedenza di interessi passivi maturati nel periodo in cui la società operava come soggetto passivo IRES. Nel corso del giudizio di legittimità, parte dei ricorrenti ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197/2022, depositando istanza e quietanza della prima rata; uno dei ricorrenti ha invece rinunciato al ricorso dopo aver proposto e ottenuto l’omologazione di un accordo del consumatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Per i ricorrenti che avevano aderito alla definizione agevolata, l’estinzione è stata pronunciata in applicazione della disciplina della definizione delle liti fiscali, valorizzando la dichiarazione di adesione e il versamento della prima rata, ma rilevando che non era stata provata l’integrale estinzione del debito rateizzato. Per il ricorrente che aveva depositato rinuncia personale al ricorso, la Corte ha pronunciato l’estinzione per rinuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate per il gruppo dei ricorrenti aderenti alla definizione, mentre sono state compensate tra il ricorrente rinunciante e l’Agenzia delle Entrate. Non è stata applicata l’attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché non ricorrevano i presupposti di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 56 D.P.R. n. 917/1986
richiamato come norma asseritamente violata nella censura relativa alla riportabilità di eccedenze di interessi passivi dopo trasformazione societaria
art. 61 D.P.R. n. 917/1986
richiamato come norma asseritamente violata nella censura del ricorso
art. 96 D.P.R. n. 917/1986
richiamato come norma asseritamente violata nella censura del ricorso
art. 170 D.P.R. n. 917/1986
richiamato come norma asseritamente violata nella censura del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022
disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte ne applica i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
atto dichiarativo richiesto ai fini della definizione agevolata e della estinzione del giudizio
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
interpretato nel senso che, ai soli fini dell’estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
comunicazione rilevante per l’estinzione del giudizio in caso di definizione agevolata
art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. n. 202/2024
richiamato quale ulteriore fonte della documentazione necessaria per l’estinzione del giudizio nei casi considerati
art. 12 bis d.l. n. 84/2025
norma interpretativa che chiarisce, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi, quando si considera perfezionata la definizione agevolata
art. 391 c.p.c.
fonte dell’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
regola sulle spese nel caso di estinzione del giudizio tributario, con spese a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non applicabile perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità tributario, l’adesione alla definizione agevolata della lite può condurre all’estinzione del processo, purché siano documentati la dichiarazione di adesione e il versamento della prima o unica rata secondo la disciplina applicabile.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata, non è necessario attendere il pagamento integrale di tutte le rate se la norma interpretativa applicabile considera perfezionata la definizione con il solo versamento della prima o unica rata; resta però diverso il piano della cessazione della materia del contendere, che richiede l’integrale estinzione del debito.
- Se il ricorrente deposita rituale rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; se più ricorrenti sono coinvolti, l’estinzione può operare in modo differenziato in base alla posizione processuale di ciascuno.
- L’attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica in via estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33948/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33953/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2025 del 24/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →