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Ordinanza

Ordinanza n. 992/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2682 del 2024.

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, la verifica documentale dell'effettiva esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2682 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2682 del 2024, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero si è costituito e ha dichiarato, con memoria, che la sentenza era stata eseguita, ma non ha depositato documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione è indicata quale base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell’amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente quando non sia accompagnata dalla documentazione comprovante l’effettivo adempimento; il giudice può ordinare il deposito della relativa prova e differire la decisione.
  • Quando l’esecuzione del giudicato consiste nell’attribuzione o nel pagamento di una prestazione, la verifica dell’adempimento richiede l’acquisizione di documentazione giustificativa idonea a dimostrare l’effettiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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