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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2102 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a imposta di registro, interessi e sanzioni. La CTR aveva ritenuto prescritto il credito, poiché la cartella era stata notificata nel 2006, oltre il termine decennale previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, e aveva considerato invalida la precedente notifica dell'avviso di liquidazione del 1997, in quanto l'avviso di ricevimento recava una firma illeggibile senza indicazione del nome e della qualità del consegnatario. L'Agenzia ha sostenuto che la notifica postale fosse valida e idonea a interrompere la prescrizione, anche in assenza dell'indicazione della persona che aveva ricevuto il plico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la notifica dell'avviso di liquidazione effettuata presso la sede della società. La consegna del plico all'indirizzo del destinatario, sottoscritta sul relativo avviso di ricevimento anche con firma illeggibile, è stata ritenuta sufficiente, in assenza di prova contraria o di querela di falso. La notifica del 1997 poteva quindi costituire atto interruttivo della prescrizione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; la questione della prescrizione e degli ulteriori profili dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    termine decennale di prescrizione

    La notifica di un atto idoneo a esercitare la pretesa tributaria può interrompere il termine decennale di prescrizione del credito relativo all'imposta di registro.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, ferma restando la possibilità di utilizzare le modalità previste dalla normativa postale.

  • Codice di procedura civile, artt. 145 e 149

    L'art. 145 riguarda la notificazione alle persone giuridiche; l'art. 149 disciplina la notificazione a mezzo posta. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non necessaria l'indicazione della qualità del consegnatario quando il plico sia stato consegnato presso la sede della società.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7

    La disciplina della notificazione postale consente di ritenere valida la consegna risultante dall'avviso di ricevimento, anche quando la firma sia illeggibile, salvo prova che il plico sia stato consegnato a persona estranea alle categorie abilitate o salvo querela di falso.

  • Codice civile, art. 1335

    L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest'ultimo. La presunzione può essere superata soltanto dimostrando, senza propria colpa, l'impossibilità di avere conoscenza dell'atto.

  • Codice civile, art. 2700

    Le attestazioni dell'agente postale fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda le attività compiute e i fatti avvenuti in sua presenza.

  • Codice di procedura civile, art. 160

    La mancata indicazione del nome o della qualità del consegnatario, in assenza di ulteriori irregolarità, non determina automaticamente la nullità della notificazione.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 20

    Ha consentito agli uffici finanziari di effettuare direttamente la notificazione degli atti tributari tramite il servizio postale, secondo modalità semplificate.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è spedito direttamente dall'ufficio finanziario tramite raccomandata e viene consegnato presso l'indirizzo del destinatario, la notifica può essere valida anche se la firma sull'avviso di ricevimento è illeggibile e non sono indicati nome o qualità del consegnatario.
  • Per una società, la consegna del plico presso la sede legale fa presumere la conoscenza dell'atto da parte della società stessa; spetta al destinatario dimostrare che il consegnatario fosse del tutto estraneo alla sede o che la società fosse, senza colpa, impossibilitata a conoscere l'atto.
  • La notifica di un avviso di liquidazione può interrompere la prescrizione del credito tributario, purché sia validamente perfezionata e sia provato il suo arrivo all'indirizzo del destinatario.
  • La data rilevante per gli effetti sostanziali della notifica, come l'interruzione della prescrizione, è normalmente quella in cui l'atto perviene al destinatario, non quella della semplice consegna del plico all'ufficio postale.
  • La contestazione della firma illeggibile o della mancata indicazione del consegnatario, da sola, non è generalmente sufficiente a invalidare la notifica; occorrono elementi concreti che dimostrino l'inesistenza o l'irregolarità della consegna.

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