Ordinanza n. 4286/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: in parte qua, della determinazione del Direttore generale n. 343 del 2 dicembre 2025 di indizione della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di miscele nutrizionali per via enterale per le aziende sanitarie della Regione Campania”, e dei relativi allegati, in particolare il Bando, il Progetto di gara, il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, l'Elenco lotti e lo Schema di Accordo Quadro; nonché di ogni altro atto ad essa inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche se allo stato non conosciuto, relativo alla procedura suddetta, ivi compresa la nota prot. So.Re.Sa. SpA 0014051-2025 del 22/07/2025, non conosciuta ma richiamata nella determina n. 343/2025, con cui è stato proposto l'elenco dei lotti, poi definitivamente approvato e messo in gara; e per la condanna all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'annullamento degli atti impugnati, con espressa riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno ingiustamente subito; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/3/2026: della nota prot. So.Re.Sa. 0003536-2026 del 3 marzo 2026, recante “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di miscele nutrizionali per via enterale Riscontro Vs Istanza di accesso agli atti acquisita al prot. So. Re. Sa 001557-2026 del 02/02/2026”, a firma del RUP, che ha rigettato l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; e per l'accertamento del diritto di accedere integralmente alla documentazione – concernente la definizione dei lotti della gara indetta con determina del direttore generale di So.Re.Sa. n. 343 del 2 dicembre 2025 – di cui all'istanza del 2 febbraio 2026; con la conseguente condanna della So.Re.Sa. s.p.a. ad ostendere alla ricorrente la documentazione de qua; quanto ai motivi aggiunti depositati il 5/6/2026: della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. s.p.a. n. 128 del 25 maggio 2026, avente ad oggetto: “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di miscele nutrizionali per via enterale per le aziende sanitarie della Regione Campania – provvedimento di esclusione operatori economici”; dei verbali di Valutazione Tecnica n. 5 dell'8 aprile 2026 e n. 6 del 23 aprile 2026, non conosciuti; del Verbale di Valutazione Tecnica n. 7 del 5 maggio 2026 e del relativo Allegato; del Verbale di Valutazione Tecnica n. 8 del 13 maggio 2026 e del relativo Allegato; nonché di ogni altro atto ad essa inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche se allo stato non conosciuto, relativo alla procedura suddetta, ivi compreso, se e in quanto già adottato, il provvedimento di aggiudicazione finale del lotto n. 49; nonché per la dichiarazione di inefficacia in parte qua del contratto di appalto, ove stipulato nelle more del giudizio, con conseguente condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno anche in forma specifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e svolgimento della procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale, diniego di accesso agli atti ed esclusione dell'operatore economico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione di indizione della procedura aperta e i relativi atti di gara, contestando in particolare la definizione dei lotti, nonché gli ulteriori atti connessi, inclusa la proposta di elenco dei lotti. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego opposto all'istanza di accesso alla documentazione relativa alla definizione dei lotti, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ostensione degli atti. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di esclusione, i verbali di valutazione tecnica e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche, ove il contratto fosse stato stipulato, la dichiarazione di inefficacia e il risarcimento del danno in forma specifica. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la definizione dei lotti avrebbe potuto compromettere la concorrenza per effetto di descrizioni eccessivamente rigide e ha lamentato la mancata ostensione di comunicazioni e rilievi delle aziende sanitarie locali, tra cui una possibile nota dell'ASL Napoli 3 Sud sul rischio di compromissione della concorrenza.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né le domande di annullamento e di accesso. Ha rilevato che non erano stati depositati i verbali di valutazione tecnica n. 5 e n. 6, impugnati con i motivi aggiunti, e ha ordinato alla So.Re.Sa. di produrli, insieme agli atti e documenti posti a base degli atti impugnati, a quelli in essi citati e a quelli ritenuti utili al giudizio. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire tutte le comunicazioni, note, dati, osservazioni, rilievi e schede trasmesse dalle aziende sanitarie locali in relazione alla rilevazione dei fabbisogni della gara, nonché, ove esistente, la nota dell'ASL Napoli 3 Sud richiamata dalla ricorrente. Gli adempimenti sono stati posti a carico della So.Re.Sa. entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza al difensore. Ogni ulteriore decisione, anche in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata; il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 46, co. 2, c.p.a.
nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio
Il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e documenti rilevanti per la decisione, inclusi quelli posti a fondamento del provvedimento, quelli richiamati e quelli utili al giudizio.
art. 65, co. 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando gli atti impugnati non sono integralmente disponibili nel fascicolo processuale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito dei verbali, degli atti presupposti, dei documenti richiamati e di ogni ulteriore elemento utile alla decisione.
- È necessaria l'acquisizione istruttoria della documentazione amministrativa relativa alla formazione degli atti di gara quando essa può incidere sulla valutazione della legittimità della definizione dei lotti e sul rispetto della concorrenza.
- La mancata ostensione di documenti già compresi nell'ordine giudiziale di accesso può giustificare l'acquisizione diretta degli stessi nel giudizio, ai fini della decisione sulle domande proposte.
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