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Sentenza

Sentenza n. 2617/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento della comunicazione prot. n. 0006871 del 17.07.2025 dell'Istituto comprensivo statale “A. De Curtis”, a firma del Dirigente Scolastico p.t., con la quale si comunica che la copertura di ore previste per l'alunna -OMISSIS-, per l'a.s. 2025/26 è di ore 18 come da normativa

Giustizia amministrativa202503885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione del dirigente scolastico relativa alla previsione di 18 ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato la comunicazione con cui il dirigente scolastico aveva indicato in 18 ore la copertura di sostegno prevista per la minore nell'anno scolastico 2025/2026. Il giudizio riguardava la legittimità della determinazione anticipata delle ore, adottata prima della scadenza del termine per la redazione definitiva del Piano educativo individualizzato (PEI) e senza una deliberazione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). Il ricorso contestava, in sostanza, la quantificazione delle ore di sostegno effettuata sulla base dell'organico di fatto anziché delle esigenze individuali della minore. Il Collegio ha inoltre rilevato che le doglianze relative alla successiva mancata o inesatta assegnazione delle ore nel PEI non erano state proposte mediante motivi aggiunti né con separato ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di natura provvedimentale dell'atto impugnato. La comunicazione è stata qualificata come interlocutoria e meramente previsionale: in assenza del PEI definitivo, la quantificazione delle ore non poteva considerarsi una determinazione definitiva e lesiva. Il Collegio ha precisato che la quantificazione annuale deve risultare dal PEI, elaborato e approvato dal GLO, con redazione definitiva di norma entro ottobre. Le eventuali contestazioni sulla successiva attribuzione delle ore nel PEI non potevano essere esaminate perché non dedotte con motivi aggiunti o con autonomo ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.

    Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Le ore di sostegno da assegnare annualmente all'alunno con disabilità devono essere previste nel PEI; il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione ed è redatto in via provvisoria entro giugno e, di norma, in via definitiva non oltre ottobre.

    La quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata nell'ambito del PEI, sulla base delle esigenze dell'alunno e con il coinvolgimento del GLO; una quantificazione preventiva e provvisoria del dirigente non costituisce determinazione definitiva.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5.

    Il PEI costituisce lo strumento nel quale devono essere individuate le esigenze educative e le ore di sostegno dell'alunno con disabilità.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Oscuramento delle generalità del minore e degli altri dati identificativi.

    La norma è richiamata quale base per la tutela dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    Tutela dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Massime di principio

  • La quantificazione annuale delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere effettuata nel PEI, elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, sulla base delle esigenze individuali dell'alunno e non mediante una preventiva ricognizione dell'organico di fatto da parte del dirigente scolastico.
  • Una comunicazione del dirigente scolastico che, prima della redazione definitiva del PEI, indichi in via previsionale le ore di sostegno non costituisce una determinazione definitiva della misura di sostegno e, in quanto priva di autonoma natura provvedimentale lesiva, non è direttamente impugnabile con azione di annullamento.
  • Le contestazioni relative alla successiva quantificazione delle ore contenuta nel PEI devono essere proposte mediante motivi aggiunti o con autonomo ricorso; non possono essere esaminate nel giudizio instaurato contro una precedente comunicazione meramente interlocutoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

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