Ordinanza n. 64/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1582/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, n. 1582/2025, favorevole alla casa di cura, relativa alla legittimità del giudizio comunale di non sussistenza dell’interesse pubblico all’ampliamento della struttura
Esito
Favorevole al resistente (operatore sanitario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la legittimità del giudizio di non sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’ampliamento della struttura sanitaria gestita dalla società, adottato dall’organo consiliare comunale in sede di riedizione del potere successiva alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6945/2023. Il Comune ha rappresentato esigenze cautelari connesse agli effetti della sentenza impugnata. Nel giudizio di primo grado era stata disposta una verificazione; dagli accertamenti è emerso che la motivazione comunale, fondata sulla riduzione dei posti letto accreditati, non aveva adeguato riscontro, poiché i posti letto non erano stati ridotti, ma parzialmente convertiti in setting socio-sanitari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l’oggetto del giudizio non è la compatibilità paesaggistica del progetto di ampliamento, bensì la legittimità del giudizio comunale sull’assenza di interesse pubblico all’ampliamento. Ha inoltre ritenuto significativo che la verificazione disposta dal TAR abbia smentito la premessa motivazionale della deliberazione comunale: i posti letto accreditati non risultavano ridotti, ma parzialmente convertiti in setting socio-sanitari, sicché non potevano considerarsi integralmente venute meno le esigenze sottese all’ampliamento, anche perché tali setting richiedono requisiti strutturali maggiori. Il Collegio ha precisato che restano salvi ulteriori approfondimenti nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha giudicato generica la rappresentazione delle esigenze cautelari da parte del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’istanza di sospensione della sentenza è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere escluso quando la motivazione dell’atto amministrativo si fonda su un presupposto fattuale che una verificazione giudiziale abbia adeguatamente smentito.
- Nel giudizio sulla legittimità del diniego o del giudizio di insussistenza dell’interesse pubblico a un ampliamento di una struttura sanitaria, occorre verificare concretamente la permanenza delle esigenze sottese all’intervento; la mera conversione di posti letto in setting socio-sanitari non dimostra automaticamente il venir meno di tali esigenze.
- La domanda cautelare richiede una rappresentazione specifica e comprovata del periculum in mora; esigenze cautelari formulate in modo generico non sono sufficienti per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
- Quando l’amministrazione riedita il potere dopo una precedente pronuncia giurisdizionale, la legittimità della nuova determinazione deve essere valutata in relazione alla motivazione concretamente posta a fondamento dell’atto e alla sua effettiva coerenza con gli accertamenti istruttori.
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