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Ordinanza

Ordinanza n. 666/2026 - Catania, Sezione 4

per la declaratoria: dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milazzo sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 12 Febbraio 2020, diretta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell’area sita in Milazzo, individuata al foglio di mappa n. 22 particella n. 1396.

Giustizia amministrativa202001513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza del 12 febbraio 2020 diretta a ottenere una nuova destinazione urbanistica dell'area individuata al foglio di mappa n. 22, particella n. 1396

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio principale era stato promosso dalla società per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza di nuova destinazione urbanistica dell'area. L'ordinanza esamina esclusivamente l'istanza del Commissario ad acta, il quale chiedeva se, a seguito del collocamento in quiescenza del commissario delegato, dovesse individuare un nuovo delegato oppure se il TAR dovesse procedere mediante una nuova ordinanza.

La decisione

Il TAR dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza del Commissario ad acta. Ritiene che il collocamento in quiescenza del commissario delegato non abbia fatto venir meno la precedente designazione del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica quale Commissario ad acta, effettuata con la sentenza n. 2107 del 28 giugno 2021. Il commissario designato può quindi svolgere personalmente l'incarico oppure individuare e delegare altro soggetto idoneo, avvalendosi dell'attività già svolta dal commissario cessato. Non risultano adottate statuizioni sul merito dell'azione avverso il silenzio, né sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • La cessazione dall'incarico o il collocamento in quiescenza del soggetto delegato dal commissario ad acta non comportano automaticamente il venir meno della designazione del commissario ad acta effettuata dal giudice, quando la designazione originaria riguardi il soggetto titolare dell'incarico commissariale.
  • Il commissario ad acta già designato dal giudice può svolgere personalmente l'incarico oppure delegarlo a un altro soggetto idoneo, senza necessità di una nuova ordinanza giudiziale, quando la precedente designazione sia rimasta integra.
  • Il nuovo soggetto delegato può avvalersi dell'attività già svolta dal commissario delegato cessato, purché ciò sia compatibile con il corretto completamento dell'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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