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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 17514 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. In particolare, con il primo motivo ha invocato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti degli altri coobbligati, i cui avvisi di liquidazione erano stati annullati con sentenza divenuta definitiva. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione come meramente potestative delle condizioni relative al trasferimento immobiliare, ossia il pagamento del prezzo e la cancellazione del pignoramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, riconoscendo che il giudicato favorevole ottenuto dagli altri coobbligati poteva essere fatto valere anche dalla ricorrente, poiché la fattispecie era identica e non sussistevano ragioni personali ostative. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito annullando l'avviso di liquidazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il debitore in solido può opporre al creditore la sentenza ottenuta da un altro condebitore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali.

    In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato quando la decisione riguarda la medesima fattispecie e non si fonda su circostanze personali. Tale effetto può essere invocato anche in Cassazione se il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio d'appello.

  • Art. 1355, codice civile

    È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva meramente potestativa.

    La questione relativa alla natura delle condizioni apposte al trasferimento immobiliare non è stata esaminata nel merito, poiché è risultata assorbita dall'accoglimento del motivo fondato sul giudicato esterno.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazioni tributarie solidali, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere esteso agli altri se la controversia riguarda lo stesso presupposto impositivo e la decisione non dipende da circostanze esclusivamente personali.
  • Un giudicato formatosi dopo la sentenza d'appello può essere fatto valere per la prima volta nel giudizio di cassazione, purché sia documentato e risulti divenuto definitivo.
  • Quando l'identità della fattispecie è completa e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può annullare direttamente l'atto impositivo e decidere nel merito.
  • Se la controversia viene risolta sulla base dell'efficacia riflessa di un giudicato sopravvenuto, le spese processuali possono essere compensate, soprattutto quando l'amministrazione non ha presentato controricorso.
  • Le questioni sostanziali ulteriori, come la qualificazione di una condizione contrattuale, possono non essere esaminate se il giudizio viene definito attraverso un motivo preliminare o assorbente.

Testo integrale

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