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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24411/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità penale di quattro imputati per la coltivazione illecita di piante da cui ricavare sostanze stupefacenti e per la detenzione illecita di stupefacenti, concedendo però a ciascuno la sospensione condizionale della pena. I ricorsi per cassazione erano tutti sostanzialmente sovrapponibili: si deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la Corte territoriale avesse illogicamente affermato il dolo e il concorso consapevole nella coltivazione, pur trattandosi di soggetti sorpresi al primo giorno di lavoro mentre mettevano a dimora alcune piantine in una zona del fondo distante dalle serre principali; si contestava inoltre l'offensività della condotta, lamentando il mancato accertamento del principio attivo delle piante sequestrate; infine, per tutti si prospettava la prescrizione del reato alla data del 12/12/2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati e, soprattutto, aspecifici o estrinsecamente generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già valorizzato un contesto fattuale univoco: gli imputati erano stati colti in flagranza mentre interravano e innaffiavano piante di marijuana all'interno di una vasta piantagione organizzata, composta da 20 serre per circa 7.000 mq, con oltre 89.600 piante e un casolare con piante in essiccazione; da ciò aveva tratto la prova del dolo e dell'apporto concorsuale consapevole. Quanto all'offensività, la motivazione impugnata aveva correttamente affermato che anche la messa a dimora di nuove colture integra la nozione di coltivazione, se le piante sono conformi al tipo botanico e idonee, per le modalità di coltivazione, a maturare e produrre stupefacente, senza che sia necessario un accertamento immediato della quantità di principio attivo. È stata inoltre respinta la doglianza sulla prescrizione, perché per il reato, accertato il 12/06/2018, trovava applicazione la disciplina sospensiva dell'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per la coltivazione e detenzione illecite di stupefacenti; la Corte ribadisce che la coltivazione è configurabile in base alla conformità della pianta al tipo botanico e alla sua attitudine a maturare e produrre sostanza stupefacente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Disposizione che delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti dagli imputati, relativi a violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È richiamato quale base dell'inammissibilità del gravame per aspecificità o difetto di correlazione con la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 159, commi secondo, terzo e quarto, c.p.

    È applicato il regime di sospensione del corso della prescrizione vigente per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1

    È richiamata come fonte della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile al caso concreto.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata solo per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina sospensiva della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamata solo per ribadire che, per i reati successivi, opera la disciplina nuova, ma non nel caso concreto.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riproporre, senza confrontarsi criticamente con esse, le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice d'appello.
  • In materia di coltivazione di stupefacenti, il dolo e il concorso consapevole possono essere desunti dal contesto fattuale complessivo, ove la coltivazione avvenga in una piantagione organizzata e inequivocabile, tale da rendere evidente a chiunque la natura delle piante lavorate.
  • Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile anche nella fase iniziale di messa a dimora delle piante, purché esse siano conformi al tipo botanico e idonee, per le modalità della coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; non è necessario l'accertamento immediato della quantità di principio attivo estraibile.
  • La deduzione della prescrizione deve misurarsi con la disciplina temporale effettivamente applicabile al momento del fatto, tenendo conto delle modifiche normative sulla sospensione del corso della prescrizione e della loro successione nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

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